Qualcuno dovrebbe spiegare al ministro dell’istruzione che per legge speciale sulla scuola, grazie alla quale è stato emanato il bando concorsuale, chi supera i livelli di valutazione stabiliti dal legislatore è idoneo alla professione, cioè è abilitato a esercitare la professione, al punto da entrare di ruolo subito se collocato in posizione utile o negli anni successivi attraverso il doppio canale. Ecco perché l’Anief, dopo aver ricorso al TAR, consiglia loro, comunque, di presentare domanda cartacea di inserimento nella fascia aggiuntiva delle GaE.
Il testo unico è chiaro in materia: al concorso possono partecipare soltanto gli abilitati ed è evidente che la locuzione riferita al titolo ‘laddove prescritto è abilitante’ si riferisce al caso in cui partecipino anche i laureati, tunc (nel 1999) et nunc (nel 2012). Non vi è alcuna differenza.
D’altronde se veramente il MIUR avesse costruito l’ultimo concorso per nominare i soli vincitori, contra legem, allora non avrebbe dovuto annullare le vecchie graduatorie di merito per nominare i nuovi vincitori, ma avrebbe dovuto accantonare la metà dei posti disposti (6.000) durante le immissioni in ruolo dell’ultima estate e assegnare la restante metà dal vecchio dopo canale, cosa che non è avvenuta.
Sic stantibus rebus, per buona pace dell’amministrazione, saranno ancora una volta i tribunali a pronunciarsi. Nel frattempo, conviene presentare la domanda per inserirsi nella fascia aggiuntiva. Altro che nuovi concorsi: pensiamo piuttosto ad assumere gli idonei che ancora in qualche regione dobbiamo ancora individuare.
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