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Precariato, il Consiglio d’Europa dichiara ammissibile il reclamo Anief contro l’Italia per abuso di supplenze: il Governo italiano dovrà rispondere entro il 15 novembre

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Dichiarato ammissibile il ricorso 146/17. L’associazione sindacale Anief riconosciuta dal Comitato Europeo dei diritti sociali come rappresentativa delle istanze del personale docente e Ata, per la ripetuta violazione della Direttiva 1999/70/ UE, ribadita dalla Legge 107/15 (cosiddetta “Buona scuola”) e delle sentenze della SS. UU. della Cassazione (22552 e ss. 2016). La decisione che ne scaturirà sarà quindi vincolante per le autorità nazionali ai sensi della Carta sociale europea. Trovano dunque credito le tesi dei legali del giovane sindacato che hanno sottolineato come a differenza del settore privato nel pubblico impiego, e in particolare nella scuola, dopo 36 mesi di servizio a tempo determinato in assenza di ragione oggettive non sia consentita la conversione del rapporto di lavoro, ma addirittura l’espulsione dallo stesso mercato del lavoro.

Per tutti questi motivi, il sindacato si è rivolto al giudice transnazionale, attraverso un reclamo ad hoc: il nostro Governo, evidentemente cosciente della distanza del suo operato rispetto alle direttive UE, ha quindi deciso di dichiarare irricevibile il reclamo non per i rilievi mossi, ma appellandosi al fatto che l’Anief non risulta ancora rappresentativo. Esaminato il caso, il Comitato UE ha prima rigettato la posizione del nostro Esecutivo e poi giustamente osservato che l’Italia ha ratificato la Carta il 5 luglio 1999, dunque è legata alle sue disposizione dal 1° settembre 1999: il reclamo in sostanza è motivato.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): I tre anni di servizio a tempo determinato rappresentano una sorta di viatico, in presenza di abilitazione e posto libero: vanno considerati come soglia da considerare per l’assunzione a titolo definitivo. E non come blocco da imporre per scongiurare questo diritto. È evidente che il comma 131 della Buona Scuola è stata creata appositamente per aggirare le direttive UE. Per le stesse motivazioni, sempre in Europa, abbiamo avviato la discussione della petizione presso il Parlamento Europeo, la presentazione del reclamo al consiglio d’Europa, ci siamo rivolti alla Cedu, la Corte europea dei diritti dell’Uomo e ora al Comitato Europeo dei diritti sociali. Inoltre, a livello nazionale stiamo valutando se impugnare la Circolare Miur 37381.

In attesa che la giustizia europea faccia il suo corso e dopo chela Corte di Giustizia dell’Unione europea ha espresso forti perplessità sul limite dei 12 mesi di risarcimento sanciti dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 27384/2016), Anief prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire il conferimento dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo 2008-2018. Si ricorda che la violazione della normativa comunitaria riguarda anche la mancata stabilizzazione: si può quindi decidere di ricorrere in tribunale per ottenere scatti di anzianità, il pagamento dei mesi estivi e adeguati risarcimenti. Ai ricorsi sono interessati pure i lavoratori già assunti a tempo indeterminato.

 

Dichiarato ammissibile il ricorso 146/17. Il Governo italiano deve rispondere entro il 15 novembre alle osservazioni dell’associazione sindacale Anief, riconosciuta dal Comitato Europeo dei diritti sociali come rappresentativa delle istanze del personale docente e Ata, per la sua ripetuta violazione della Direttiva 1999/70/ UE ribadita dalla Legge 107/15 (cosiddetta “Buona scuola”) e delle sentenze della SS. UU. della Cassazione (22552 e ss. 2016). La decisione che ne scaturirà sarà quindi vincolante per le autorità nazionali ai sensi della Carta sociale europea.

Durante la discussione, svolta presso il Comitato Europeo dei diritti sociali, i legali Anief - gli avvocati De Michele, De Nisco Galleano, Ganci e Miceli - hanno sottolineato come a differenza del settore privato, nel pubblico impiego e in particolare nella scuola, dopo 36 mesi di servizio a tempo determinato in assenza di ragione oggettive non sia consentita la conversione del rapporto di lavoro, ma addirittura l’espulsione dallo stesso mercato del lavoro. Quest’ultima disposizione, un vero e proprio divieto nello svolgere ulteriori supplenze lunghe, ribalta quindi le indicazioni UE e risulta particolarmente grave: il dipendente e docente precario, anziché essere assunto immediatamente dopo aver superato i 36 mesi di servizio, come ci dice Bruxelles da quasi 20 anni, viene privato, in un colpo solo, della possibilità di essere sia stabilizzato e sia di continuare a lavorare su supplenze annuali. Il conteggio, una sorta di kount down, va fatto a partire dal 1° settembre 2016.

A ribadire tale orientamento è stato di recente anche il Ministero dell’Istruzione attraverso la Circolare n. 37381 del 29 agosto 2017 che, nel fornire indicazioni alle scuole sulle modalità di supplenza dell’anno scolastico in corso, richiama esplicitamente il comma 131 della legge di riforma Renzi-Giannini 107/2015 e la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017), dove si indica esplicitamente che il conteggio delle supplenze di lunga durata decorre ormai da oltre un anno. Una volta superato il tetto dei 36 mesi di supplenza – recita la Circolare ‘strozzasupplenze’ - il docente non potrà avere più incarichi su posti vacanti e disponibili.

Per tutti questi motivi, il sindacato si è rivolto al giudice transnazionale, attraverso un reclamo ad hoc: il nostro Governo, evidentemente cosciente della distanza del suo operato rispetto alle direttive UE, ha quindi deciso di dichiarare irricevibile il reclamo non per i rilievi mossi, ma appellandosi al fatto che l’Anief non risulta ancora rappresentativo non avendo ancora raggiunto, seppure di poco, il 5% tra deleghe al 31 dicembre 2014 e un numero adeguato di voti alle elezioni RSU del marzo 2015. La nostra organizzazione sindacale ha quindi replicato, sostenendo di avere presentato diverse attività a favore del personale della scuola tra audizioni parlamentari, interventi di rilievo nella stampa, scioperi generali, tante Rsu elette, sportelli sindacali, presenza durante le attività istituzionali e ricorsi nei tribunali. Con il Miur  in alta percentuale condannato a risarcire ogni dipendente con decine di migliaia di euro, anche per l’assegnazione degli scatti di anzianità ai precari, come ribadito dalla Cassazione il mese scorso.

Sempre l’Anief ha rilevato che la mancata stabilizzazione del personale produce un danno alla didattica e, di conseguenza, nei confronti degli alunni: a tale propositi, si rammenta che questa estate, pure dopo il piano straordinario di immissioni in ruolo attuate a seguito dell’approvazione della Legge 107/15, sono state stipulate quasi 100mila supplenze annuali, solo tra i docenti, di cui oltre 80mila su posti vacanti ma furbescamente non ritenuti tali dal Miur pur di rispettare i limiti finanziari imposti dal Mef, proprio a discapito del personale e del servizio pubblico di formazione.

Esaminato il caso, il Comitato UE ha giustamente osservato che l’Italia ha ratificato la Carta il 5 luglio 1999, quindi è legata alle sue disposizione dal 1° settembre 1999 e che il reclamo è motivato. Questo perché, il carattere di rappresentatività di un sindacato di comparto non è necessariamente legato alla nozione ‘nazionale’ di rappresentatività se esercita nella zona dove è in attività e in difesa di interessi materiali e morali dei lavoratori e se ha un numero sufficiente di iscritti. E l’Anief, un sindacato d’insegnanti di ogni grado e di personale Ata, nonché dei Conservatori di musica, ascoltato spesso in Parlamento, che promuove ricorsi presso le Corti nazionali ed Europee per migliorare le condizioni dei lavoratori e nel 2017 consta di 38.000 aderenti su tutto il territorio nazionale, risponde in pieno a questi requisiti.

Pertanto, tenendo conto pure delle sentenze europee, come la famosa Mascolo - C-22/13 proprio sui precari della scuola del 2014, l’organismo europeo considera ricevibile il reclamo presentato dal presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico. E invita il Governo italiano a replicare entro il 15 novembre, così come le organizzazioni internazionali rappresentative a esprimere un parere entro tale data. Anief, infine, è chiamata a presentare entro brevi termini una contro memoria non appena pervenute le altre.

Lo stesso Marcello Pacifico ricorda che “il tetto dei 36 mesi è una norma che non doveva essere approvata: i tre anni di servizio a tempo determinato rappresentano una sorta di viatico, in presenza di abilitazione e posto libero, e vanno considerati come soglia da considerare per l’assunzione a titolo definitivo. E non come blocco da imporre per scongiurare questo diritto. È evidente che la legge, il comma 131 della Buona Scuola, è stata creata appositamente per aggirare le direttive UE. Per le stesse motivazioni, sempre in Europa, abbiamo avviato la discussione dellapetizione presso il Parlamento Europeo, lapresentazione del reclamo al consiglio d’Europa, ci siamo rivolti allaCedu, la Corte europea dei diritti dell’Uomo e ora alComitato Europeo dei diritti sociali. Inoltre, a livello nazionale – conclude Pacifico – stiamo valutando se impugnare la Circolare Miur 37381”.

In attesa che la giustizia europea faccia il suo corso dopo chela Corte di Giustizia dell’Unione europea ha espresso forti perplessità sul limite dei 12 mesi di risarcimento sanciti dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 27384/2016), Anief prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire il conferimento dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo 2008-2018. Si ricorda che la violazione della normativa comunitaria riguarda anche la mancata stabilizzazione: si può quindi decidere diricorrere in tribunale per ottenere scatti di anzianità, il pagamento dei mesi estivi e adeguati risarcimenti. Ai ricorsi sono interessati pure i lavoratori già assunti a tempo indeterminato.

 

 

Per approfondimenti:

 

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26 Settembre 2017
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