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Sicurezza, per lo Stato il tempo delle proroghe agli obblighi di prevenzione incendi è scaduto: le scuole senza certificazione vanno chiuse

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Con il decreto Milleproroghe 2017 il “Certificato di prevenzione incendi” aggiornato e la “Segnalazione certificata d’inizio attività” diventano elementi imprescindibili. Asili nido compresi. A differenza dei dispositivi annuali precedenti, non sono stati infatti previsti ulteriori rinvii o deroghe alla norma esistente, ribaltando la responsabilità ai proprietari degli immobili nonché ai titolari delle attività scolastiche sia pubbliche che private. Udir, che tutela centinaia di dirigenti scolastici, ha deciso di rendere pubbliche le nuove disposizione, anche alla luce delle responsabilità, civili e penali, che graverebbero sui responsabili istituzionali qualora si verificassero degli eventi negativi non adeguatamente affrontati, proprio per il mancato adattamento degli impianti antincendio all’interno dei vetusti istituti scolastici italiani.

Marcello Pacifico (presidente Udir): Ormai il Certificato di prevenzione incendi aggiornato è un elemento imprescindibile. Inoltre, non avendo lo Stato prorogato gli obblighi di prevenzione incendi, tutte le scuole italiane che detengono il CPI scaduto o un esame progetto con prescrizioni non attuate risultano ad oggi fuori legge e pertanto non possono continuare ad esercitare l’attività scolastica dovendo restare chiuse. Solo chi ha presentato la Segnalazione certificata d’inizio attività risulta infatti in regola con gli obblighi di cui al DPR 151/11.

 

Il tempo dei rinvii e delle deroghe è scaduto: gli istituti scolastici non a norma sull’adeguamento antincendio vanno chiusi con provvedimento immediato. Asili nido compresi. Lo prevede il DL Milleproroghe 2017 che, a differenza dei dispositivi annuali precedenti, non prevede ulteriori rinvii o deroghe alla norma esistente, ribaltando la responsabilità ai proprietari degli immobili nonché ai titolari delle attività scolastiche sia pubbliche che private. Udir, che tutela centinaia di dirigenti scolastici, ha deciso di rendere pubbliche le nuove disposizione, anche alla luce delle responsabilità, civili e penali, che graverebbero sui responsabili istituzionali qualora si verificassero degli eventi negativi non adeguatamente affrontati, proprio per il mancato adattamento degli impianti antincendio all’interno dei vetusti edifici scolastici italiani, la metà dei quali sono stati costruiti prima del 1971,

CRONISTORIA E STATO DELL’ARTE DELLA NORMATIVA

Era il 30 dicembre 2016 quando fu pubblicato il Decreto Legge Milleproroghe (DL 30 dicembre 2016, n. 244) che dettava le proroghe ed i rinvii per diverse materie sino all'adeguamento antincendio delle scuole. Infatti, all'articolo 4 comma 2 del vecchio DL n.244/2016 si faceva riferimento alla sempre consueta proroga per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non si era ancora provveduto al predetto adeguamento: con l’ultima proroga al 31 dicembre 2017, come nel precedente DL Milleproroghe 2015 all'art.4 co 2 che stabiliva la proroga al 31 dicembre 2016. Adesso invece con il DL milleproroghe 2017 nessun articolo prevede ulteriori rinvii, ribaltando direttamente la responsabilità ai proprietari degli immobili nonché ai titolari delle attività scolastiche sia pubbliche che private.

Infatti, nella norma di prevenzione incendi derivante dal D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica” e dal D.M. 12 maggio 2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica” sono stati coordinati con le disposizioni e i chiarimenti forniti con la lettera circolare 30 ottobre 1996, n. 2244/4122 (Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2) e come prima detto con l'art. 4, co. 2 del D.L. 30/12/2016, n. 244 coordinato con la legge di conversione 27/2/2017, n. 19 recante "Pro-roga e definizione di termini” (c.d. "Milleproroghe ") con cui si ribadisce che il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici è stato differito al 31 dicembre 2017.

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le “scuole” sono state ricomprese al punto 67 dell’allegato I al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982 (ex Att. 85).

Rientrano tra le “attività soggette” (in precedenza non soggetti) anche gli asili nido. Questi, in precedenza non erano ricompresi nel punto 85 dell’elenco allegato al D.M. 16/2/1982, come era stato chiarito con nota prot. n. P1991/4122 sott. 32 del 14/10/1997. I riferimenti al vecchio regolamento (D.P.R. n. 37/98 e D.M. 16 febbraio 1982) devono intendersi aggiornati secondo l’equiparazione con il nuovo regolamento. Nel dettaglio, l’attività 67 comprende scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti ed asili nido con oltre 30 persone presenti. Si distinguono inoltre le categorie “A” fino a 150 persone presenti, “B” oltre 150 e fino a 300 persone ed asili nido ed infine la “C” con oltre 300 persone presenti.

CONCLUSIONI

Alla luce di tutto questo, vige l’obbligo per le Scuole, in quanto attività soggette al controllo del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di pertinenza, di presentazione della cosiddetta “Scia”, la Segnalazione certificata d’inizio attività, la cui ricevuta di avvenuta presentazione al Comando provinciale costituisce titolo abilitativo all’esercizio dell’attività scolastica ai soli fini antincendio.

L’invio della “Scia”, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, a cura del titolare dell’attività, che si configura nel Dirigente Scolastico o l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 151/2011 entro i termini di scadenza del vecchio CPI (certificato di prevenzione incendi) possono essere entrambi inviati tramite posta elettronica certificata istituzionale ove si genera una ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata “vigilfuoco” e tale ricevuta ha lo stesso valore legale dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale (DPR n. 68 dell’11 febbraio 2005). Resta inteso che, qualora la documentazione trasmessa non risultasse conforme a quella prevista dalle norme vigenti (DPR 151/2011, DM 7/08/2012 e s.m.i.), le relative istanze devono ritenersi invalide e ciò viene comunicato immediatamente dal Comando a seguito di verifica della completezza formale effettuata ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 151/201.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Udir e Anief, ricorda che “il Certificato di prevenzione incendi aggiornato è un elemento imprescindibile. Inoltre, non avendo sempre lo Stato prorogato gli obblighi di prevenzione incendi, tutte le scuole italiane che detengono il CPI scaduto o un esame progetto con prescrizioni non attuate risultano ad oggi fuori legge e pertanto non possono continuare ad esercitare l’attività scolastica dovendo restare chiuse. Solo chi ha presentato la Segnalazione certificata d’inizio attività risulta infatti in regola con gli obblighi di cui al DPR 151/11”.

LE DIFFIDE CHE I DIRIGENTI SCOLASTICI DEVONO PRESENTARE

L’Udir, a difesa dei propri iscritti, ha preparato due lettere di diffida al proprietario dell’immobile (Ente Locale) per tutelarsi ed al prefetto, nell’ipotesi di visita ispettiva da parte dell’organo di vigilanza, rappresentato dai Vigili del fuoco. In ogni caso, i Dirigenti Scolastici devono pur sempre attuare tutte le misure compensative antincendio nel rispetto del D.M. 12 maggio 2016, come già mostrato nei vari convegni che hanno toccato tutte le regioni italiane.

Infine si raccomanda a tutti i Dirigenti Scolastici il rispetto del punto 5 del D.M. 12 maggio 2016 per i parametri di salvaguardia degli affollamenti nelle aule e nei luoghi comuni, anche alla luce della recente sentenza del TAR Napoli n. 4706/16, ove in presenza di alunni disabili, con sostegno, nei comuni a rischio sismico gli Uffici Scolastici Regionali non possono derogare ad una limitazione predeterminata del numero di alunni arrivando anche a 17 per ogni classe  invece di 20, per tutte quelle zone italiane ad alto rischio sismico.

 

 

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News dal mondo Anief
26 Febbraio 2018
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