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Diplomati magistrale, il Miur deve risarcire le maestre licenziate: il tribunale di Torino emette le prime sentenze. Anief: ora lo Stato rischia fino a 150 milioni di esborso

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Il tribunale di Torino, chiamato ad esprimersi su due precarie, con alle spalle fino a cinque anni di contratti con scadenza il 30 giugno dell’anno successivo, già assunte con riserva e prossime al licenziamento per via dell’adunanza plenaria, emessa dal Consiglio di Stato lo scorso 20 dicembre, ha condannato l’amministrazione al pagamento di 2,5 e 3 mensilità per illegittima stipula di contratti a termine. Ora, se tale disposizione venisse applicata a tutta la platea di maestri in procinto di perdere l’immissione in ruolo, in attuazione delle decisioni della plenaria, le somme che lo Stato dovrà assegnare saranno considerevoli. 

Su richiesta dei legali Rinaldi, Ragusa, Ganci e Miceli, il giudice ha anche stabilito che il Miur dovrà procedere all’accreditamento degli scatti di anzianità già precedentemente decisi, più all’esborso di altri 5 mila euro complessivi di spese legali. Nella sentenza, il Tribunale di Torino cita “quanto già affermato in proposito dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 187/2016”. Detto ciò, ha rimarcato che “che la gravità del danno subito dal lavoratore per effetto dell'illegittima reiterazione dei contratti a tempo indeterminato aumenti in misura proporzionale alla durata della violazione della normativa sul contratto a termine, durante la quale il lavoratore è stato illegittimamente sottratto al mercato del lavoro”. Pertanto, conclude il Tribunale, “tenuto conto della durata complessiva dei rapporti a termine in cui è ravvisabile un abuso, appare corretto liquidare il risarcimento spettante alla ricorrente nella misura 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La decisione presa dal tribunale piemontese non è di poco conto, perché qualora il provvedimento si estendesse ai 6 mila maestri immessi già nei ruoli dello Stato con riserva, con sentenza ancora non passata in giudicato, sulla base dell’anzianità di servizio effettuato, lo Stato dovrebbe tirare fuori somme considerevoli: secondo una stima del nostro ufficio studi, si va dai 50 milioni ai 150 milioni di euro. Un motivo in più, se non si vuole aggravare l’erario, per procedere in svelta alla loro conferma nei ruoli attraverso il Decreto legge ‘Dignità’ n. 87/18, superando quindi i contenuti dell’adunanza plenaria.

 

 

Altro colpo di scena sulla complessa vicenda delle maestre e dei maestri con diploma magistrale, defenestrati dalle GaE dal Consiglio di Stato e sul quale il Parlamento è chiamato a convertire in legge il decreto ‘Dignità’ 87/2018 pubblicato da poche ore in Gazzetta Ufficiale: il tribunale di Torino, dovendosi esprimere su due precarie con alle spalle fino a cinque anni di contratti con scadenza il 30 giugno dell’anno successivo, già assunte con riserva e prossime al licenziamento per via dell’adunanza plenaria, emessa dal Consiglio di Stato lo scorso 20 dicembre, ha condannato l’amministrazione al pagamento di 2,5 e 3 mensilità per illegittima stipula di contratti a termine. Ora, se tale disposizione venisse applicata a tutta la platea di maestri in procinto di perdere l’immissione in ruolo, in attuazione delle decisioni prese dalla plenaria, le somme che lo Stato sarà tenuto a conferire saranno davvero considerevoli, potendo arrivare a 150 milioni di euro.

Su richiesta dei legali Rinaldi, Ragusa, Ganci e Miceli, il giudice ha anche stabilito che il Ministero dell’Istruzione dovrà procedere all’accreditamento degli scatti di anzianità già precedentemente decisi, più all’esborso di altri 5 mila euro complessivi di spese legali. Nella sentenza, il Tribunale di Torino cita “quanto già affermato in proposito dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 187/2016”, nella parte in cui la Corte ha “statuito al punto 124 che “nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016”.

Il giudice ha quindi ricordato che “L’accertamento dell’abuso è agevole ed immediato ove si tratti di contratti a termine espressamente stipulati ai sensi del comma I dell’art. 4 per coprire posti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico (il cd. organico di diritto) e comunque con scadenza al 31 agosto. È infatti sufficiente accertare l’inizio dell’esecuzione di un quarto contratto di questo tipo dopo tre di essi anche non consecutivi. Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente, in forza di 5 contratti a tempo determinato aventi scadenza al 30 giugno, ha lavorato continuativamente alle dipendenze del ministero convenuto nella stessa scuola e sul medesimo posto. Tanto basta per ritenere sussistenti i presupposti per l'operatività della presunzione di sussistenza di un posto vacante e disponibile che rende configurabile un'ipotesi di illegittimo ricorso alle supplenze sul cosiddetto organico di fatto che, secondo i principi espressi dalla Cassazione, realizza l’abusivo ricorso al contratto tempo determinato”.

Detto ciò, ha quindi rimarcato che “che la gravità del danno subito dal lavoratore per effetto dell'illegittima reiterazione dei contratti a tempo indeterminato aumenti in misura proporzionale alla durata della violazione della normativa sul contratto a termine, durante la quale il lavoratore è stato illegittimamente sottratto al mercato del lavoro”. Pertanto, conclude il Tribunale, “tenuto conto della durata complessiva dei rapporti a termine in cui è ravvisabile un abuso, appare corretto liquidare il risarcimento spettante alla ricorrente nella misura 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì alla ricorrente gli accessori di cui all’art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria”.

“La decisione presa dal tribunale piemontese – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – non è di poco conto, perché qualora il provvedimento si estendesse ai 6 mila maestri immessi già nei ruoli dello Stato con riserva, con sentenza ancora non passata in giudicato, sulla base dell’anzianità di servizio effettuato, lo Stato dovrebbe tirare fuori somme considerevoli: secondo una stima del nostro ufficio studi, si va dai 50 milioni ai 150 milioni di euro. Un motivo in più, se non si vuole aggravare l’erario, per procedere in svelta alla loro conferma nei ruoli attraverso il Decreto legge ‘Dignità’ n. 87/18, superando quindi – conclude il sindacalista autonomo – i contenuti dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato”.

 

 

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14 Luglio 2018
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