Strabiliante successo Anief presso il TAR del Lazio con una sentenza, prima in assoluto nel suo genere, destinata a segnare la storia delle Graduatorie a Esaurimento e dei docenti illegittimamente inseriti in IV Fascia nel 2012 senza possibilità di passare nella corrispondente III fascia all'atto dell'aggiornamento 2014.
L'Avvocato Salvatore Russo ottiene pieno successo per i nostri iscritti con l'immediato annullamento dell'atto ministeriale illegittimo (il DM 235/2014) e conseguente condanna per il MIUR al pagamento di 3.000 Euro di spese di soccombenza. Marcello pacifico (Anief-Cisal): “Non avevamo dubbi, la IV fascia, così come intesa dal MIUR, non poteva rispettare i canoni costituzionali. Ora procederemo a ricorsi per quanti hanno mancato l'immissione in ruolo a causa dell'illegittima collocazione in IV fascia”.
Aveva ragione l'Anief: la IV fascia poteva essere intesa solo come fascia aggiuntiva in attesa dell'aggiornamento 2014 e non poteva essere “mantenuta in vita” dopo l'aggiornamento 2014 per le Graduatorie valide per gli aa.ss. 2014/2017, ma i docenti dovevano essere tutti correttamente inseriti in III fascia. Il TAR Lazio, infatti, rileva come, una volta acquisito il requisito di ammissione nelle Graduatorie d'interesse, “l’unico criterio di graduazione è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli, non essendo il momento di conseguimento dei requisiti di ammissione utile a individuare i soggetti più capaci e meritevoli”.
La schiacciante vittoria Anief è sancita da una sentenza esemplare che ribadisce come “i requisiti per accedere all’insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificatamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento, avendo il possesso di ogni altro titolo soltanto valore al fine di determinare il maggiore o minor merito, è evidente che la collocazione dei soggetti, che hanno conseguito i requisiti di accesso successivamente, in posizione comunque deteriore, quali che siano i titoli valutati, rispetto ai soggetti che li hanno conseguito precedentemente, viola il principio costituzionale che garantisce l’accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui l’hanno conseguito”. Di conseguenza, dunque, pienamente accolti i motivi mirabilmente patrocinati dai legali Anief con la specifica che “non si poteva distinguere la graduatoria in fasce e non potevano porsi in posizione deteriore soggetti aventi maggior punteggio rispetto a soggetti che con un punteggio inferiore sono stati collocati in fasce precedenti, sia perché non è disposto dalla L. 124/99, che così viene ad essere violata, sia perché in contrasto con i principi costituzionali di cui all’art. 3 comma 1° (eguaglianza), 97, comma 1° (imparzialità della P.A.) e 51 comma 1° (accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza) della Costituzione”.
Ancora una volta, dunque, l'Anief ottiene piena ragione in Tribunale e ottiene la prima sentenza che riconosce l'illegittimità dell'operato del MIUR quando, fin dal 2014, ha voluto collocare “in coda”, nella cosiddetta “fascia aggiuntiva” delle GaE, i lavoratori precari della scuola senza alcun rispetto per il loro diritto a essere inseriti in Graduatoria in base all'unico vero principio rilevante: il loro merito e il punteggio acquisito in anni di servizio. “Non avevamo dubbi – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - la IV fascia, così come intesa dal MIUR, non poteva rispettare i canoni costituzionali. Ora procederemo a ricorsi per quanti hanno mancato l'immissione in ruolo a causa dell'illegittima collocazione in IV fascia”.