La Corte Costituzionale si è espressa circa la questione spesa che la regione Abruzzo è tenuta a fornire a proposito dell’assistenza e del trasporto degli alunni diversamente abili: con la sentenza 275/2016, i giudici hanno anche ricordato l’importanza dell’applicazione dell’articolo 38, terzo comma, della Costituzione, che tutela il diritto all’istruzione dei disabili e la loro integrazione scolastica; come ribadito, inoltre, dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la quale attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione e all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università. La tutela di tale diritto impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): dopo questa sentenza, riteniamo ancora più incredibile che il Miur abbia potuto pubblicare il Decreto Ministeriale n. 948, per specializzare appena 5.108 docenti su 40mila posti liberi. Sono numeri risibili, perché si intende, quindi, regolarizzare meno del 15 per cento dei posti vacanti: una percentuale che diventa ancora più piccola se si pensa che passeranno almeno altri due-tre anni, prima di vedere a compimento il nuovo modello selettivo e formativo dei nuovi insegnanti, ancor di più dopo la caduta del Governo Renzi. Diventa, quindi, una necessità impellente pubblicare il terzo ciclo abilitante Tfa; lo stesso vale per tutte le classi di concorso che presentano posti vacanti.
Non si può dire a un alunno disabile e alla propria famiglia che il suo diritto all’istruzione dipende dal pareggio di bilancio dello Stato: è questo il senso della sentenza 275/2016 con cui la Corte Costituzionale si è espressa sulla questione “spesa” che la regione Abruzzo deve garantire per l’assistenza e il trasporto degli alunni diversamente abili. Secondo i giudici bisogna tenere sempre conto dell'articolo 81 della Costituzione, in base al quale lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e favorevoli del ciclo economico.
La Consulta ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)” per l’inciso “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”.
Secondo la Corte Costituzionale, pertanto, non si può agire nei confronti di un alunno con problemi di apprendimento senza tenere conto “dell’art. 38, terzo comma, della Costituzione, il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, la quale “attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione e all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università” nonché afferma che “la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato”.
La rivista Orizzonte Scuola ha evidenziato i punti salienti della sentenza, ricalcando come la Corte tenda a sottolineare che “il diritto all'istruzione del disabile è sacrosanto nell'articolo 38 della Costituzione e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione e alla attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale”. La tutela di tale diritto è supportata anche dall'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei diversamente abili, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con la legge n. 18 del 3 marzo 2009: spetta al legislatore stabilire il limite invalicabile per il “rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto.”
Da quando è sceso in campo nella scuola, la questione dell’assistenza e sostegno agli studenti diversamente abili sono temi che stanno particolarmente a cuore al giovane sindacato Anief, secondo cui i tagli in questo settore non sono ammissibili. Lo stesso vale per la precarietà, prorogata nel tempo, dei docenti di sostegno: anche quest'anno si sono conferiti oltre 40mila posti a supplenza, da aggiungere ai 100mila scarsi in organico di diritto.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda anche come “per il sostegno agli alunni disabili, il Miur abbia pubblicato il Decreto Ministeriale n. 948, per specializzare 5.108 docenti su 40mila posti liberi (come indicato nella Legge di Stabilità 2017, che prevede il passaggio di una piccola parte di posti dall’organico di fatto a quello di diritto). Ci troviamo di fronte a numeri risibili. L'iter di attivazione del terzo ciclo prevede una cifra troppo piccola di specializzandi: una percentuale che diventa ancora più piccola se si pensa che passeranno almeno altri due-tre anni, prima di vedere a compimento il nuovo modello selettivo e formativo dei nuovi insegnanti, ancor di più dopo la caduta del Governo Renzi. Diventa, quindi, una necessità impellente pubblicare il terzo ciclo abilitante Tfa. Lo stesso vale per tutte le classi di concorso che presentano posti vacanti”, conclude Pacifico.
Anief invita le famiglie e gli operatori della Scuola a vigilare sulle ore negate o non richieste, ma spettanti in base alla normativa vigente: se si riscontrano alunni disabili certificati, verso cui si continuano a negare ore di sostegno o assistenza in linea con quanto indicato dall’équipe medica statale, si può segnalare il caso a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Inoltre, ancora per pochi giorni, sarà possibile ricorrere contro l’elusione delle ore di didattica speciale attraverso l’iniziativa gratuita “Sostegno: non un’ora di meno!”, con cui viene messo a disposizione delle famiglieun modello di lettera per richiedere le ore di sostegnoper l’intera durata dell’orario di servizio settimanale dell’insegnante specializzato.
Per approfondimenti:
Scuola, insediato Osservatorio per integrazione dei disabili. Faraone: "Luogo importante di raccolta proposte e confronto" (Miur del 22 dicembre 2015)
Milano, Brescia, Bergamo e Treviso. Scuole del Nord a caccia di supplenti (Corriere della Sera del 3 febbraio 2016)
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Faraone: "Aumenteremo il numero degli insegnanti di sostegno" (Live Sicilia del 21 ottobre 2016)
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