I Giudici del Lavoro continuano a dare ragione all’ANIEF sul diritto al reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento dei docenti cancellati per non aver prodotto domanda di aggiornamento/permanenza. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo, Giuseppe Micali e Manuela Pirolozzi ottengono due ordinanze di pieno accoglimento che riconoscono il diritto dei nostri iscritti all’immediato reinserimento in GaE constatando che il MIUR, cancellandoli dalle graduatorie senza preavviso, ha leso il loro diritto al lavoro nonché all’esplicazione della loro personalità sociale.
Patti (ME) e Pescara, questi i tribunali del lavoro che si sono schierati dalla parte dei lavoratori accogliendo le richieste ANIEF di emissione di un provvedimento d’urgenza volto a tutelare il diritto dei docenti cancellati dalle GaE per non aver prodotto domanda di aggiornamento. Il Tribunale di Patti, infatti, su ricorso patrocinato dall’ottimo operato dell’Avv. Micali, ha riconosciuto che l’art. 1, comma 1 bis della L. 143/2004 è tutt’ora “in vigore nella sua interezza”, e quindi anche nella parte in cui dispone che è consentito ai docenti cancellati “il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”.
Il Giudice del Lavoro di Pescara, inoltre, in accoglimento del ricorso presentato con formula d’urgenza dall’Avv. Pirolozzi, che conferma ancora una volta la sua competenza nella tutela dei diritti dei lavoratori della scuola a lei affidati dall’ANIEF, ha osservato come “con sentenza n. 3658 del 14.7.2014 il Consiglio di Stato ha annullato, con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell’attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, il citato DM 42/2009 nella parte in cui non ha previsto l’obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell’onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest’ultima. In tale sentenza il CdS ha ritenuto che, pur essendo la presenza nelle graduatorie condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi […], nella norma primaria l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie che però non è assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare”.
In accoglimento delle istanze presentate dai legali ANIEF, l’ordinanza di Pescara evidenzia anche come “l’omesso reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento comporta per la ricorrente, nelle more del giudizio di merito, l’impossibilità di acquisizione di qualsiasi occasione di impiego in attività di docenza (attività lavorativa sua propria e per cui possiede titolo abilitante) alle dipendenze del Ministro convenuto, venendo come noto i docenti reclutati in unica soluzione (salvo ulteriore conferimento di supplenze temporanee per esigenze sopravvenute) all’inizio di ogni anno scolastico, con conseguente grave pregiudizio del suo diritto al lavoro, nonché, più in generale, all’esplicazione della sua personalità sociale, costituzionalmente garantiti ex artt. 2 e 4 Cost”.