Dopo i tanti provvedimenti d'urgenza ottenuti presso i tribunali del lavoro di tutta Italia, come sempre è l'Anief a segnare la strada corretta in tribunale in materia di tutela dei diritti dei lavoratori della scuola ottenendo la prima sentenza emanata dal Tribunale del Lavoro di Roma che dà piena ragione al nostro sindacato e riconosce l'assoluta illegittimità del CCNI di comparto nella parte in cui viola la normativa primaria ed esclude la possibilità di corretto riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle operazioni di mobilità. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Michele Speranza travolgono nuovamente il MIUR in tribunale e ottengono l'annullamento del CCNI sulla mobilità nella parte d'interesse e la condanna del Ministero dell'Istruzione al pieno rispetto della Legge sulla parità delle istituzioni non statali con l'attribuzione del giusto punteggio in favore di una nostra iscritta e al pagamento integrale delle spese di giudizio.
Il Tribunale del Lavoro di Roma emana, infatti, una sentenza esemplare che accoglie totalmente le tesi patrocinate dall'Anief e tiene a rilevare come nelle materie relative alla valutazione delle prestazioni ai fini della mobilità la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge, ribadendo quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001 che espressamente prescrive: “Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”. La sentenza, dunque, rileva senza ombra di dubbio che “il CCNI del 2016 nella parte in cui esclude, in relazione al servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie, l’attribuzione dei tre punti all’anno viceversa previsti per il pre ruolo nelle scuole statali violi – in una materia, quella della mobilità, in cui la contrattazione collettiva è espressamente ammessa nei soli limiti previsti dalla legge – la norma di legge che impone, in via generale, di valutare nella stessa misura il servizio di insegnamento nelle scuole paritarie e nelle scuole statali”.
Evidenziata la violazione di legge della parte del CCNI secondo cui “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera” come “disposizione nulla che deve essere sostituita con l’applicazione anche al servizio pre ruolo nelle scuole paritarie dei punteggi previsti per il pre ruolo nelle scuole statali (3 punti per ogni anno di pre ruolo)”, il Tribunale del Lavoro di Roma “accerta il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta, ai fini della procedura di mobilità, la corretta assegnazione del punteggio di tre punti per ognuno dei sei anni di servizio prestato nella scuola paritaria ed ordina al Miur di adottare tutti gli atti conseguenti, con la revoca dell’assegnazione presso l’ambito Omissis e la rideterminazione dell’ambito e della sede di assegnazione”. Il pagamento delle spese segue la soccombenza e viene posta a carico del Ministero dell'Istruzione quantificandola nella misura di euro 3.859 oltre accessori.
L'Anief è solita segnare sempre favorevolmente la giurisprudenza in materia di tutela dei diritti dei lavoratori della scuola e anche questa volta la professionalità e l'estrema perizia dei legali del nostro sindacato hanno ottenuto il risultato atteso facendo annullare previsioni contrattuali contrastanti con la normativa di riferimento. Il nostro sindacato ricorda che è ancora possibile ricorrere per vedersi correttamente riconosciuti gli anni di servizio svolti nelle scuole paritarie anche ai fini della ricostruzione di carriera aderendo allo specifico ricorso.
25 novembre 2016 Ufficio Stampa Anief