Ammessi i ricorrenti con 540 giorni complessivamente di servizio non specifico del ruolo 1610/2014 che avevano appellato l’ordinanza di rigetto nel ricorso al TAR 10064/2013. Tra i ponderati interessi, quello dei ricorrenti è superiore in questa fase di frequenza a quello del MIUR.
Con ordinanza 1458/2014, i giudici di appello condividono le tesi dell’avv. Sergio Galleano, annullano l’ordinanza n. 318/2014 rigettata e per l’effetto permettono l’iscrizione con riserva dei ricorrenti “considerato che, nella comparazione dei contrapposti interessi, risulta prevalente l’interesse degli appellanti alla frequentazione dei corsi abilitanti su cui si controverte, non risultando tale soluzione interinale, assunta in attesa della definizione del merito, di pregiudizio per le re ragioni dell’amministrazione scolastica”.
Si attendono le prossime Camere del Consiglio di Stato sugli altri appelli incardinati.
La tabella aggiornata sullo stato del contezioso PAS