Solo alcuni Ambiti Territoriali hanno scritto ai dirigenti scolastici per ricordare loro che, laddove vi siano supplenti destinatari di positivo provvedimento del giudice, in virtù di ordinanze emanate nella stessa direzione dal Consiglio di Stato o dal Tribunale del Lavoro, le graduatorie non possono considerarsi esaurite. In presenza di posti disponibili, va quindi dato seguito alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, con tutti gli effetti giuridici ed economici che ne derivano.
Marcello Pacifico (presidente Anief): non c’è tempo da perdere, perché un ulteriore ritardo nella corretta ottemperanza di tali disposizioni può determinare un danno enorme ai ricorrenti, anche in vista delle nuove convocazioni per l’attribuzione di contratti di lavoro a tempo determinato che hanno avuto inizio in questi giorni e che, in alcune province, non sono ancora concluse.
Sulla gestione dei precari della scuola c’è un punto fermo, che però non tutte le amministrazioni scolastiche hanno ancora compreso: le graduatorie ad esaurimento della primaria e dell’infanzia non possono essere considerate esaurite e prive di candidati, in tutti quei casi che vi siano docenti con il diploma magistrale abilitante conseguito entro il 2001/02, destinatari di favorevole provvedimento del giudice. In pieno rispetto di quanto disposto dalle ordinanze emanate nella stessa direzione dal Consiglio di Stato. A ben esplicitare tale comportamento da assumere a livello di amministrazione scolastica locale è stato sinora l’Ambito Territoriale di Siena, che ha inviato a tutte le scuole dell’area una nota, la n. 4604, con cui invita i dirigenti scolastici “a tener conto sia degli aspiranti muniti di sentenza o provvedimento cautelare del Giudice del Lavoro, che siano stati ritualmente notificati e per cui quindi sia stato avviato da parte di questo UST il necessario provvedimento di esecuzione, sia degli aspiranti muniti di provvedimento, anche cautelare, del Giudice Amministrativo”.
L’ufficio scolastico periferico toscano, dunque, fornisce disposizioni operative per dare seguito a tutti i provvedimenti dei giudici favorevoli ai precari con diploma magistrale ricorrenti. Come indicato da precedente nota operativa dell'Usr Toscana sul conferimento delle supplenze annuali. Il riferimento dei due uffici scolastici è alle ordinanze del Consiglio di Stato n. 3900/2015, n. 3901/2015, n. 3951/2015 e n. 3952/2015 nonché successive Ordinanze di Ottemperanza emanate dal Consiglio di Stato nn. 5490/15, 5493/15, 5497/15, 5495/15. Anche altri Ambiti Territoriali scolastici, come Rieti, stanno correttamente ottemperando inserendo i ricorrenti con provvedimento favorevole nelle GaE e chiarendo che possono firmare contratti di qualsiasi natura giuridica. Tuttavia, dalla maggior parte delle Amministrazioni interessate permane un silenzio imbarazzante, purtroppo tipico delle amministrazioni scolastiche italiane o addirittura si mostrano atteggiamenti a dir poco “ostruzionistici” come quello posto in essere dall’AT di Roma, già diffidato per tempo dall’Anief ad operare una corretta esecuzione dei provvedimenti ottenuti in tribunale.
Il sindacato, che tutela oltre 9mila diplomati magistrale ancora non inseriti nelle GaE, non può però tollerare tale comportamento. Perché lede i diritti dei docenti precari ricorrenti. E soprattutto determina un danno evidente alla loro professione. Pertanto, Anief ha deciso di diffidare tutti gli Ambiti Territoriali che non ottemperano a quanto stabilito dai giudici a favore dei ricorrenti abilitati con diploma magistrale: costoro, infatti, devono essere immediatamente inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell’ambito territoriale di interesse per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, valide per il triennio 2014/2017. Il loro inserimento, inoltre, va realizzato a “pettine”, attraverso l’attribuzione del punteggio derivante dai titoli e dai servizi posseduti. Dando quindi seguito, come previsto dalla Legge, in presenza di posti disponibili, alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, con tutti gli effetti giuridici ed economici che ne derivano.
“Non c’è tempo da perdere, perché – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief – un ulteriore ritardo nella corretta ottemperanza di tali disposizioni può determinare un danno enorme ai ricorrenti, anche in vista delle nuove convocazioni per l’attribuzione di contratti di lavoro a tempo determinato che hanno avuto inizio in questi giorni e che, in alcune province, non sono ancora concluse. Per questo, abbiamo deciso di diffidare tutte le amministrazioni che non si adeguano”.
In queste ore l’Anief ha, quindi, richiesto ad Ambiti Territoriali e Usr che vengano immediatamente trasmessi a mezzo Pec “i provvedimenti di esecuzione delle Ordinanze citate emanati dal competente Ambito Territoriale di interesse di ciascun ricorrente e che dimostrino l’opportuna e corretta esecuzione dei provvedimenti giudiziali” ottenuti in favore degli stessi. Inoltre, sempre gli Ambiti Territoriali, dovranno provvedere “all'immediato inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle GAE, e nella correlata I fascia delle GI, secondo il punteggio maturato dai ricorrenti stessi come risultante in base ai titoli e servizi indicati nelle domande di aggiornamento già in possesso di ciascun Ambito Territoriale competente e di provvedere all’eventuale convocazione degli stessi al fine dell’individuazione quali destinatari di contratti di lavoro”.
In caso negativo, il giovane sindacato tutelerà i docenti danneggiati avviando apposite azioni legali, da attuare “presso tutte le opportune sedi, anche penali, al fine di dare corretta applicazione a quanto già disposto dal Giudice in loro favore e volte al riconoscimento del diritto al corretto inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento in base al punteggio posseduto, alla conseguente convocazione e individuazione per l’eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato e all’eventuale risarcimento di tutti danni subiti”.
Il sindacato rammenta che il passaggio dalle graduatorie d’istituto a quelle ad esaurimento non è estensivo a tutta la categoria dei diplomati magistrale: a fronte di una sentenza del Consiglio di Stato, i benefici derivanti vengono adottati con certezza solamente ai ricorrenti.
Per approfondimenti:
Diplomati magistrale in GaE: ok a supplenze su posti di potenziamento (Orizzonte Scuola del 16 dicembre 2015)