Al fine di dare piena informazione sul contenzioso relativo all'inserimento in GAE grazie al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, si riassumono, nel presente comunicato, gli sviluppi attinenti alle singole cause instaurate con il patrocinio dei legali ANIEF presso il Tribunale Amministrativo nel 2014:
1) ricorrenti beneficiari di SENTENZE del CONSIGLIO DI STATO (1973/15; 3628/2015; 3673/15; 3788/15; 4232/15):
Tutte le sentenze sono state comunicate, entro tre giorni dall'emanazione, a tutti gli USR e a tutti gli ATP, tramite PEC (posta certificata) allegando altresì, oltre al provvedimento, l'elenco dei ricorrenti, diviso per Ambito territoriale di richiesto inserimento. Gli Ambiti, seppur non sempre in modo celere, hanno provveduto ad inserire i ricorrenti nelle GAE valide per il periodo 2014/2017.
Non tutti i ricorrenti, però, sono stati inseriti nei termini per poter partecipare alle varie fasi di assunzioni sia ordinarie che previste dal piano straordinario; a questo proposito si ribadisce che la sentenza ha effetto retroattivo fin dalla presentazione della domanda giudiziale di primo grado (che nel caso specifico è avvenuta a giugno 2014), prima che le graduatorie fossero pubblicate, per cui l'inserimento dei ricorrenti deve avvenire fin dalla pubblicazione delle graduatorie valide per gli aa.ss 2014/2017.
Naturalmente per quanto riguarda il punteggio e la classe di concorso, gli Ambiti Territoriali dovranno inserire secondo quanto esposto dal ricorrente nella domanda di inserimento inviata dallo stesso ricorrente all'ATP di richiesto inserimento nel maggio 2014.
Nel caso in cui i ricorrenti beneficiari delle sentenze non abbiano potuto partecipare ad una delle Fasi di assunzioni è possibile adire il giudice del lavoro al fine di rivendicare il contratto a tempo indeterminato nel caso in cui siano stati assunti docenti con un punteggio inferiore rispetto a quello del singolo ricorrente.
Per la fase B e C, che a differenza delle Fasi 0, A, prevede una graduatoria nazionale - è già stata preparata una domanda di accesso agli atti al fine di verificare i dati degli assunti per tutte le province.
Per partecipare ai ricorsi per rivendicare il mancato ruolo, Anief ha già messo a disposizione il modulo di adesione; si invitano quindi i ricorrenti interessati a visitare il sito dell'Anief e a procedere con la preadesione del relativo ricorso, contattando se del caso il referente di zona.
2) i ricorrenti con ricorso pendente avanti al CONSIGLIO DI STATO numeri di ruolo 2466/15, 2707/2015, 2465/2015, 2706/2015
Per i numeri di ruolo 2466/15, 2707/2015, 2465/2015, 2706/2015, il CDS ha disposto un rinvio d'ufficio alla prima data libera, cioè il 26.5.2016 in quanto all'udienza del 1.12.2015 non sarebbero stati presenti tutti i consiglieri.
In attesa di tali udienze e in considerazione anche del rinvio avvenuto, il CDS ha emanato le Ottemperanze nn. 5490 del 3.12.2015; 5493 del 3.12.2015; 5497 del 3.12.2015; 5495 del 3.12.2015) disponendo espressamente che venga "disposta l’iscrizione dei ricorrenti nelle graduatorie di rispettivo interesse senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito del giudizio di merito" quindi con un amplissimo ambito di applicazione.
Tutte le Ottemperanze sono state comunicate entro tre giorni dall'emanazione, a tutti gli USR e a tutti gli ATP, tramite PEC (posta certificata) allegando altresì, oltre al provvedimento, l'elenco dei ricorrenti, divisi per Ambito territoriale di richiesto inserimento. Inoltre i dati dei ricorrenti erano già in possesso degli ATP in quanto, ad agosto 2015, si era già provveduto ad inviare le ordinanze cautelari con gli elenchi dei ricorrenti, in base alle quali è avvenuto il primo inserimento con riserva. I Dirigenti, quindi, hanno già a disposizione tutte le informazioni necessarie al fine di far partecipare i ricorrenti alle procedure di assunzione. Si è inoltre specificatamente richiesto che l'inserimento avvenga anche per la I fascia delle GI.
Attualmente molti Ambiti territoriali hanno correttamente adempiuto e molti ricorrenti sono stati chiamati a ricoprire posti di insegnamento.
Per gli Ambiti territoriali più restii, che non hanno ancora adempiuto, si è già provveduto nuovamente ad inviare ulteriore diffida. Si potrà verificare, nei prossimi giorni, se il Miur procederà con l'adempimento.
In mancanza sarà necessario procedere con una nuova ottemperanza, in quanto il Consiglio di Stato, nonostante la richiesta avanzata dai legali dell'Anief, non ha ritenuto necessario nominare un commissario ad acta. Occorrerà, quindi, per quegli ATP che ancora non adempiono, adire nuovamente il CDS e sulla base del fatto che neppure l'ottemperanza è stata correttamente eseguita, chiedere la nomina di un commissario al fine di ottenere l'inserimento.
E' opportuno, quindi, che i ricorrenti segnalino al seguente indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. gli Ambiti Territoriali che non danno esecuzione all'Ottemperanza, così da procedere con una richiesta mirata.
Resta fermo che nel momento in cui vi sarà l'emanazione delle sentenze, tutti i ricorrenti potranno adire il giudice del lavoro al fine di rivendicare la mancata immissione in ruolo, nel caso in cui, nella provincia di richiesto inserimento, siano stati assunti docenti con punteggi inferiori al proprio o nel caso i ricorrenti avessero provveduto a inviare per tempo l'istanza cartacea fornita dall'ANIEF di partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.
Si specifica che il CDS ha ritenuto di emettere le Ottemperanze per tutti i ricorrenti facenti parte di quel ruolo e non solo per quelli che avevano avanzato domanda di Ottemperanza, così a sottolineare ancora una volta il favore dei giudici del CDS nei confronti di questa tipologia di contenzioso.
3) ricorrenti con ricorso pendente al TAR per il Lazio n. 7883/2015
L'udienza di merito per questo ricorso è fissata per il giorno 5.5.2016.
In attesa di quell'udienza il Tar per il Lazio, su richiesta dell'Avv. Sponga, ha emanato Ordinanza di OTTEMPERANZA n. 5526 del 10.12.2015 ordinando "all’amministrazione di dare corretta esecuzione all’ordinanza n. 2401/2015 dell’8.06.2015, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza a cura della segreteria della Sezione" nominando, altresì, "fin d’ora Commissari ad acta – in caso di ulteriore inottemperanza – i Prefetti delle Province degli Uffici Scolastici Regionali interessati perché provvedano all’esecuzione, con facoltà di delega a funzionari degli Uffici"
Tale ordinanza è già stata inviata via PEC a tutti gli ATP e USR con l'elenco dei ricorrenti interessati. Anche questa Ordinanza ha riguardato tutti i ricorrenti inclusi nel relativo ruolo.
Anche i ricorrenti di questo ricorso, non appena sarà emanata la sentenza definitiva, potranno partecipare al ricorso avanti al giudice del lavoro al fine di rivendicare il ruolo, qualora spettante.
Infine, in relazione alla notizia della rimessione all'Adunanza Plenaria da parte del Consiglio di Stato su ricorsi non patrocinati dal nostro sindacato, si precisa che le future decisioni, ovviamente, non avranno ripercussioni su chi è già destinatario di sentenza favorevole.
Per chi non è ancora in possesso di provvedimento definitivo, l'Anief ritiene che l'Adunanza Plenaria non potrà smentire quanto più volte espresso dalla Sezione VI del Consiglio di Stato in via definitiva. Si precisa, comunque, che il nostro ufficio legale valuterà l'opportunità di far intervenire, in supporto delle nostre tesi, tutti i ricorrenti interessati.
Si rammenta, inoltre, che l'ANIEF ha già avviato le procedure di recupero del ruolo mancato sia nella fase 0 e A, sia nelle fasi nazionali B e C e che i ricorrenti interessati potranno aderire agli specifici ricorsi promossi presso i Tribunali del Lavoro e reperibili CLICCANDO QUI