Illegittimo, perché in contrasto con la normativa primaria, non permettere il reinserimento dei docenti cancellati dalle Graduatorie a Esaurimento per non aver prodotto domanda di aggiornamento. Questo quanto ottenuto dall’ANIEF presso il Tribunale del Lavoro di Verona che, con due sentenze di identico tenore, dà piena ragione ai nostri legali Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo e Maria Maniscalco condannando il MIUR all’immediato reinserimento di due nostre iscritte e al pagamento delle spese di giudizio quantificate in un totale di 5.800 Euro oltre accessori.
La normativa primaria richiamata dai legali ANIEF in udienza, infatti, prevede all’ art. 1 comma 1 bis del D.Legge n. 97 del 2004 che “a domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”. La norma, come constatato dallo stesso tribunale di Verona, “condiziona pertanto il permanere nelle graduatorie all’espressa volontà dei docenti, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime e che non può dirsi presunta per il solo fatto della omessa presentazione della domanda. I Decreti ministeriali sono quindi andati oltre i limiti fissati dal legislatore, ricollegando alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria addirittura la “cancellazione definitiva” da quest’ultima, in violazione in tal modo della disposizione contenuta nell’art. 1 comma 1 bis seconda parte del D.Legge n. 97 del 2004”.
La disposizione di legge, al contrario, è stata palesemente disattesa dai vari decreti ministeriali di aggiornamento delle GaE che si sono succeduti nel tempo, che, come riportato in sentenza, “sono andati oltre l’attuazione della norma primaria, statuendo che la permanenza nelle graduatorie, a pieno titolo o con riserva, avviene su domanda dell’interessato da presentarsi entro il termine indicato, stabilendo espressamente che “la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”, senza consentire alcuna possibilità di reinserimento e senza prevedere alcuna forma di comunicazione agli interessati, già inclusi nelle graduatorie, circa l’onere di presentare domanda di aggiornamento al fine di evitare la conseguenza sanzionatoria della cancellazione in via definitiva”. Tali statuizioni Ministeriali, dunque, sono stati ritenuti dai giudici “evidentemente in contrasto con la norma primaria” soprattutto considerando che proprio “l’art. 1 comma 1 bis del D.Legge. n. 97 del 2004 è richiamato dalle stesse fonti ministeriali a far tempo dal D.M. 42/09 e dal D.M. 44/11”, quindi il Ministero ne riconosceva l’assoluta vigenza, ma aveva pensato bene di disattenderlo.
Il Tribunale di Verona, in accoglimento totale dei ricorsi ANIEF, dichiara, pertanto, illegittimi al di là di ogni dubbio, tutti i Decreti Ministeriali di aggiornamento delle GaE a partire dal 2009 perché in palese contrasto con la normativa primaria che prevedeva senza ombra di dubbio la possibilità per i docenti cancellati di essere reinseriti nelle Graduatorie di Interesse. L’ANIEF, grazie alla competenza e all’estrema perizia dei propri legali, ha nuovamente tutelato i diritti dei docenti precari e ristabilito in tribunale il pieno rispetto delle leggi che il MIUR aveva disatteso a discapito di centinaia di docenti la cui unica colpa era stata, nel corso degli anni, quella di non produrre per tempo il modello di permanenza in GaE e che erano stati cancellati “a vita” dal Ministero dell’Istruzione. Giustizia è stata fatta.