Una schiacciante vittoria quella ottenuta dall’ANIEF in tribunale, con la conferma che i periodici Decreti del Ministero dell’Istruzione di aggiornamento delle GaE volevano negare ai docenti precari - che avevano prestato il servizio di leva obbligatorio – il punteggio spettante nelle Graduatorie a Esaurimento, limitando volutamente il loro diritto riconosciuto dalla legge. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Anna Maria Ferrara ottengono piena ragione in favore di un nostro iscritto, con l’immediata modifica del punteggio nelle Graduatorie d’interesse del ricorrente e la condanna del Ministero dell’Istruzione per non aver rispettato la gerarchia delle fonti e aver voluto svantaggiare volutamente quanti hanno compiuto il proprio dovere nei confronti della Nazione.
Il Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio (VA), infatti, trasmette ai nostri legali una sentenza esemplare nella sua chiarezza con una ricostruzione puntuale e precisa della normativa di riferimento che non lascia spazio ad alcun dubbio interpretativo e inchioda il MIUR per aver evidentemente voluto svantaggiare quei precari che avevano svolto il servizio di leva obbligatorio, non volendo riconoscere loro alcun punteggio nelle Graduatorie d’interesse. La sentenza, infatti, evidenzia come “l’articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) ha portata generale, non ha alcuna limitazione e comporta che il riconoscimento del servizio debba essere applicato anche alle graduatorie ad esaurimento, per evitare uno svantaggio a coloro che hanno compiuto il proprio dovere verso la Nazione. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione”.
È lo stesso Giudice del Lavoro del tribunale del varesino, quindi, nell’accogliere pienamente le ragioni dei legali ANIEF, a voler precisare, come “in precedenza, come incisivamente evidenziato dalla difesa della parte ricorrente, l’articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti” e a bacchettare il Ministero dell’Istruzione dichiarando addirittura “superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore come un decreto ministeriale non possa derogare in peius rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo”. Alla soccombenza totale dell’Amministrazione, segue la scontata condanna al pagamento delle spese di lite, quantificate in 1.300 Euro oltre accessori.
L’ANIEF, dunque, ha dato una nuova lezione al Ministero dell’Istruzione ottenendo, grazie all’azione incisiva dei propri legali, piena conferma della correttezza del proprio operato e la soddisfazione di aver nuovamente “corretto” in tribunale quelle inaccettabili “deroghe” alla normativa primaria che il MIUR credeva di poter porre in essere a discapito dei lavoratori della scuola con un semplice decreto ministeriale.