Nuova vittoria Anief presso il Tribunale del Lavoro di Benevento a tutela del diritto dei docenti precari ad essere inseriti nelle Graduatorie a Esaurimento nel pieno rispetto dei principi costituzionali. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Vincenzina Salvatore ottengono ragione in favore di una nostra iscritta che, pur in possesso di un punteggio utile alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, si era vista pretermessa dal MIUR rispetto ad altri docenti in possesso di punteggio inferiore in quanto collocata “in coda” nelle GaE 2009/2011 in applicazione di disposizioni normative illegittime e dagli evidenti profili di incostituzionalità. L'Anief si dimostra, nuovamente, roccaforte di tutela per i diritti dei precari.
La questione del collocamento “in coda” dei docenti all'atto dell'aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento 2009/2011 è ormai nota e l'Anief, unico sindacato che si era da subito schierato avverso un provvedimento normativo che pretendeva di poter prescindere dai dettami costituzionali, aveva fortemente contrastato tale prospettazione facendo giungere il nuovo assetto normativo fino alla Corte Costituzionale. In sede di vaglio di legittimità, il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 42 del 2011, aveva dato pienamente ragione al nostro sindacato evidenziando come l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, pur “qualificandosi quale norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 269 del 2006” era “in realtà, una norma innovativa con effetto retroattivo che si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto prevede una diversa disciplina a seconda del momento in cui il docente chiede il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un'altra”.
L’argomentazione svolta dalla Corte Costituzionale, in accoglimento delle tesi sostenute dai legali Anief, è stata, dunque, correttamente estesa nella sentenza emessa dal Giudice del Lavoro di Benevento “al DM 42/09 nella parte in cui prevede l’inserimento “in coda” nelle graduatorie ad esaurimento delle province diverse da quelle di appartenenza in contrasto con la regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.)” con la conseguenza che, avendo l’Amministrazione scolastica provinciale “conferito incarichi a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente”, sancisce il pieno diritto della nostra iscritta al riconoscimento del maggior punteggio (24 punti) derivato dal corretto inserimento “a pettine” della stessa in tutte le graduatorie di interesse “con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per detto biennio, a tutti gli effetti giuridici” e, dunque, anche “ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo determinato o indeterminato”.
Il sindacato Anief si conferma, anche questa volta, roccaforte di tutela dei diritti dei lavoratori precari della scuola, mentre il Ministero dell'Istruzione, nuovamente condannato a riparare agli errori posti in essere nel corso degli anni, non può che prendere atto di una nuova sconfitta in tribunale comprensiva di condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in € 1800 oltre accessori.