È doppia la sconfitta subita dal MIUR in Tribunale sul diritto dei docenti inseriti nella IV fascia delle Graduatorie a Esaurimento ad essere inseriti nella relativa III fascia sin dall'atto dell'aggiornamento intervenuto nel 2014 e valido per il triennio 2014/2017. I Tribunali del Lavoro di Genova e Potenza danno piena ragione ai legali del nostro sindacato e riconoscono il diritto di all'inserimento in III fascia di due nostri iscritti sin dalla prima pubblicazione delle GaE 2014/2017. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Alberto Agusto e Michele Ursini ottengono la dichiarazione di illegittimità della costituzione di una “fascia aggiuntiva” alla III in cui relegare “a vita” docenti in possesso del medesimo titolo abilitativo dei candidati inseriti in III fascia.
Già la Corte Costituzionale, infatti, su ricorso patrocinato proprio dai legali Anief, con la storica sentenza n. 41 del 2011, ha avuto modo di chiarire che “il criterio che deve governare il collocamento nella graduatoria è il criterio meritocratico” espresso proprio dalla legislazione di settore (D.Lgs. 297/1994). La disposizione di cui all’art. 1, comma 6, del D.M. 53/2012 che costituiva la cosiddetta IV fascia delle Graduatorie a Esaurimento, dunque, “deve essere interpretato nel senso che, all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie, i docenti della III fascia aggiuntiva (o quarta fascia) dovranno essere inseriti nell’attuale terza fascia unificata secondo il punteggio posseduto e dunque con il c.d. ‘inserimento a pettine’”.
I Tribunali di Genova e Potenza, dunque, in pieno accoglimento delle tesi patrocinate con estrema competenza e professionalità dai legali Anief, ribadiscono al MIUR che “si deve escludere che per mezzo di un atto di normazione secondaria si siano potute introdurre deroghe alla disciplina prevista dal legislatore in materia di GAE; quindi l'inserimento della c.d. IV fascia è da considerare meramente transitorio”. Il Decreto Ministeriale n. 53/2012, infatti, permetteva l'inserimento in IV fascia ad alcune categorie di docenti in possesso di abilitazione; il MIUR, però, ha inteso tale inserimento come “definitivo”, di fatto istituendo, e per l’ennesima volta, quelle “code” già dichiarate incostituzionali dal Giudice delle Leggi. Le recenti sentenze ottenute dai legali Anief, dunque, chiariscono nuovamente che il MIUR, all’atto dell’aggiornamento 2014/2017, avrebbe dovuto prevedere l'inserimento in III fascia dei docenti provvisoriamente inseriti in quella aggiuntiva, perché “solo tale interpretazione risulta costituzionalmente orientata, in quanto consente l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, senza alcun riguardo al momento in cui detto titolo è stato conseguito, e secondo il merito”.
Piena soddisfazione per le nuove vittorie targate Anief, dunque, che impartiscono al Ministero dell’Istruzione l’ennesima lezione di costituzionalità nelle aule dei tribunali e ristabiliscono il fondamentale principio del merito per l’accesso ai pubblici uffici, nel pieno rispetto dell’esperienza e della professionalità acquisita dai lavoratori precari della scuola.