Vittoria piena dell'Anief in tribunale sull'annosa controversia che vede il MIUR negare il diritto ai docenti che avevano interrotto il percorso abilitativo delle Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario cui avevano avuto accesso prima del 2009 di essere inseriti nelle Graduatorie a Esaurimento una volta conseguita l'abilitazione. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Patrizia Gorgo ottengono presso il Tribunale di Verbania una sentenza esemplare nella sua peculiarità che ribadisce come l'esclusione dei 'congelati SSIS' dalla possibilità di successivo inserimento nelle GaE risulta essere senza ombra di dubbio “previsione arbitraria, che non si giustifica nemmeno con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento”.
I legali Anief, infatti, hanno pienamente dimostrato che il legislatore ha inteso “preservare la posizione e le aspettative dei docenti che avevano sospeso la frequenza della SSIS, consentendo il completamento del percorso formativo” attraverso l'accesso diretto, e senza ulteriore selezione, ai Tirocini Formativi Attivi (TFA) esponendo come la docente, che aveva congelato la sua posizione per frequentare un dottorato di ricerca, non era neanche soggetta all'onere di presentazione della domanda di inserimento “con riserva” nelle GaE, come invece sostenuto dal MIUR, stante l'assenza di tale previsione nella normativa primaria. Il Giudice del Lavoro di Verbania ha, dunque, condiviso in toto le tesi patrocinate dal nostro sindacato, rilevando proprio come “nessuna norma di fonte primaria imponesse in via generalizzata l’onere di presentare una simile domanda con riserva, prevista unicamente per gli iscritti al corso SSIS 2007/2008”.
La sentenza, infatti, afferma a chiare lettere come le posizioni sostenute dal MIUR non risultano supportate da alcuna previsione normativa richiamando, anche, la precedente giurisprudenza in materia e ribadendo che "dall'omesso esercizio di una facoltà non possono derivare, per definizione, conseguenze sfavorevoli, trattandosi, altrimenti dell'assolvimento di un onere (ed. dovere libero) e cioè della necessità di tenere una certa condotta non perché obbligata ma perché indispensabile al fine di conseguire un certo risultato [...] Né sussistono norme di pari rango - come afferma lo stesso Miur - che abbiano imposto (ma neppure consentito) un'iscrizione generalizzata con riserva dei docenti che avevano "congelato" la frequentazione della SSIS e, per tale ragione, l'elemento discriminante in questione, introdotto arbitrariamente dal DM. 572/13 deve essere rimosso mediante disapplicazione della predetta fonte ai fini della decisione della presente controversia”.
Ancora una volta, dunque, attraverso un attento studio della normativa primaria, l'Anief ha riaperto le porte delle Graduatorie a Esaurimento ripristinando il diritto di una docente precaria a vedersi inserita nella provincia d'interesse con il punteggio spettante e ottenendo una sentenza chiarificatrice che ribadisce come il Ministero dell'Istruzione non può assumersi l'arbitrio di “penalizzare la ricorrente per l’omesso esercizio di una facoltà, non sanzionato con alcuna decadenza da parte di norme di fonte primaria”.