L'Anief ottiene una nuova vittoria in tribunale, con piena conferma del diritto al reintegro nelle GaE dei docenti cancellati per non aver prodotto domanda di permanenza/aggiornamento all'atto delle periodiche aperture delle Graduatorie a Esaurimento. Il rientro in graduatoria continua ad essere confermato dai Giudici e il MIUR continua a essere condannato per l'illegittimità del suo operato.
Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo e Michele Speranza danno nuovamente una sonora lezione al MIUR in tribunale con la piena conferma della solidità delle tesi da sempre sostenute dal nostro sindacato. È una sentenza esemplare quella emanata dal Tribunale del Lavoro di Napoli che condanna senza riserve il Ministero all'immediato reinserimento del docente cancellato e al pagamento delle spese di soccombenza.
Il lavoratore, infatti, in possesso del titolo di accesso nelle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento, era stato depennato dalle stesse nel 2009 per mancata presentazione della domanda di aggiornamento e il MIUR gli aveva negato, nonostante la domanda di reinserimento presentata per tempo nel 2014, la possibilità di essere nuovamente inserito nelle Graduatorie d'interesse. Il Giudice del Lavoro accoglie l'istanza di reinserimento ribadendo al MIUR che il suo operato risulta illegittimo e che la disposizione dettata dall’art. 1 comma 1 bis del D.L. 7.04.2004 n. 97 (conv. con legge 143/2004) a noma del quale, a seguito della cancellazione per mancato aggiornamento, “A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione" risulta non solo ancora vigente, ma che “il tenore letterale della norma è inequivoco nel senso che, laddove non venga presentata la domanda (ed ottenuta in tal modo la cancellazione dalla graduatoria), il docente può, entro il termine fissato per l'aggiornamento periodico della stessa ed in occasione di ogni successivo aggiornamento, chiedere il reinserimento”.
Considerata, pertanto, “la legittimità della richiesta di reinserimento in graduatoria e, indi, di poter accogliere la domanda di cui è causa”, il Ministero dell'Istruzione, nuovamente soccombente contro la sapiente azione legale patrocinata dall'Anief, è stato condannato all'immediato reintegro del ricorrente e al conseguente pagamento delle spese di giudizio quantificate in 1.000 Euro oltre accessori.