Su un ricorso presentato da privati, prima sentenza del tribunale amministrativo che anticipa il giudizio di giugno, la cui strada diventa tutta in salita e che dovrà attendere, comunque, la sentenza della Cgue. Nel frattempo, Anief ricorda come sia necessario presentare domanda cartacea di inserimento e ricorso successivo al Tar per chiedere un nuovo petitum: l’inserimento nella fascia aggiuntiva, che non può che avere carattere permanente rispetto alla terza fascia della graduatoria ad esaurimento come si sta appalesando a Trento.
Ancora una volta sembra che Anief abbia ragione: il fatto stesso di aver trasformato delle graduatorie ad esaurimento, dopo l’espletamento di un nuovo concorso, non può impedire di creare delle nuove graduatorie cui attingere con personale abilitato alla professione dopo l’esaurimento delle stesse, perché in caso contrario l’amministrazione assumerebbe in maniera arbitraria e illogica. Questo ragionamento ha spinto il sindacato, al di là del ricorso pendente sulla spendibilità del titolo conseguito attraverso il TFA per l’inserimento nelle Gae, a fornire un modello di domanda cartaceo per richiedere entro il 10 maggio l’inserimento nella fascia aggiuntiva, cosicché se il tribunale amministrativo dovesse condividere la tesi della cristallizzazione delle posizioni occupate dai candidati già inseriti, rimarrebbe tuttavia impregiudicata la richiesta di assunzione a latere dello scorrimento della terza fascia.
Anief, inoltre, ricorda a tutti quei ricorrenti che sono stati indotti da alcuni legali a ricorrere ad adiuvandum nel ricorso che sarà discusso a giugno, che il loro intervento è stato inutile, in quanto sarebbe bastato chiedere al legale di inoltrare al TAR richiesta di trattazione congiunta, mentre risulta pericolosa – per la possibile forte condanna alla spese e per l’annullamento della costituzione in giudizio, se verificata dalla controparte, la posizione di chi ha aderito a due ricorsi distinti che chiedevano lo stesso petitum: l’annullamento del D.M. n. 81/09, ragion per cui risulta necessario ritirare il mandato a uno dei due legali.
Infine, si precisa che indipendentemente dall’esito dal ricorso, i docenti abilitati con il TFA hanno maturato per stessa ammissione del regolamento ministeriale il diritto a essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto non appena saranno aggiornate.
Sul difetto di giurisdizione relativo alla sentenza n. 4202/2014, è evidente come il Tar ignori la recente sentenza della Corte suprema che sul tema, con un ripensamento, ha ritenuto nuovamente tutte le questioni inerenti la formazione e la gestione delle graduatorie, ad esclusione della tabella di valutazione dei titoli e dei possibili conseguenti contratti, competenza del giudice amministrativo. Ragion per cui, da oggi, bisogna adire nuovamente il TAR Lazio e non più il Giudice del Lavoro.
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