Appaiono immotivate le decisioni dei Giudici Amministrativi in merito alla richiesta di riconoscimento di un diritto che è stato confermato con un DPR e persino dal Consiglio di Stato. Pertanto lo studio legale del sindacato ha deciso di appellare la sentenza e ottenere il giusto riconoscimento di un titolo che già da dodici anni doveva consentire l’inserimento nella II o III fascia delle GaE e oggi certamente nella IV fascia aggiuntiva. Termine adesioni all’appello: 18 agosto 2014.
Per i giudici del TAR Lazio il ricorso appare infondato, in primo luogo, perché i ricorrenti non si sono mai voluti inserire nelle GaE con una disamina che in quindici punti tende a ricostruire tutti gli atti amministrativi e legislativi che hanno regolato l’aggiornamento delle ex GP oggi GaE. A tal proposito giova ricordare come proprio tutti i DD.MM. richiamati non abbiano mai consentito ai ricorrenti l’inserimento nelle suddette graduatorie. E se nel seguito si riconosce la giurisdizione del Giudice amministrativo sull’inserimento nelle GaE rispetto all’orientamento precedente, non può apparire condivisibile l’altra richiesta di giustificare la presenza degli stessi ricorrenti nella II fascia della graduatoria d’istituto al fine di rivendicare il diritto di inserirsi nelle GaE. È evidente, infatti, che il decreto di aggiornamento delle graduatorie d’istituto è successivo rispetto a quello delle ex permanenti e ogni riferimento al parere del Consiglio di Stato serviva soltanto per comprendere come il riconoscimento di un titolo abilitante ex tempore, da sempre disconosciuto dal MIUR, finalmente potesse appalesare la sua giusta valutazione ai fini del sistema di reclutamento non soltanto per le supplenze brevi, ma anche per l’assegnazione delle supplenze al termine delle attività didattiche o annuali, nonché per le immissioni in ruolo.
I legali dell’ANIEF non hanno contestato quanto più volte chiarito dal legislatore in merito alla chiusure della III fascia delle GAE, tanto da chiedere in via subordinata l’inserimento in una fascia aggiuntiva e il giudice amministrativo cade clare in errore nel momento in cui afferma che le posizioni dei ricorrenti sono diverse rispetto a quelle di chi con lo stesso titolo di diploma magistrale sarebbe presente nelle GaE proprio perché non era consentito ad essi stare nelle GaE stesse.
Inoltre non sembra contestato quanto rilevato in merito alla violazione degli artt. 51 e 97 Cost, non tanto riguardo all’accesso ai pubblici uffici, quanto alla manifesta irragionevolezza che possa scaturire una volta esaurita la III fascia delle GaE, dalla mancata chiamata di personale abilitato dallo Stato e valutato secondo precisi regolamenti ai fini dell’attribuzione di incarichi in un ufficio pubblico quale quello scolastico.
Per queste ragioni l’ANIEF invita tutti i ricorrenti dei ricorsi nn. 8856/14, 8558/14, 8560/14 e 8562/14 ad impugnare le sentenze nn. 7854, 7855, 7856, 7858 del 2014 in Consiglio di Stato. A tal fine tutti i ricorrenti riceveranno per email nelle prossime ore il mandato e le indicazioni per l’appello. La documentazione necessaria dovrà essere inviata all’Anief entro il 18 agosto 2014.