A pochi giorni dalla chiusura delle operazioni di Mobilità per i docenti, arrivano altre sentenze che condannano il Ministero dell'Istruzione e dichiarano l'illegittimità della contrattazione integrativa.
Per il 2017 prevista una nuova ondata di ricorsi e di condanne a carico del MIUR. Centinaia le adesioni ai ricorsi Anief cui è ancora possibile aderire.
Una pioggia di condanne travolge il MIUR in Tribunale riformando i trasferimenti attuati in base a un CCNI dichiarato illegittimo nella parte in cui, ad esempio, non prevede alcuna attribuzione di punteggio per i servizi prestati nelle scuole paritarie o non valorizza il servizio preruolo ai fini del computo del quinquennio di permanenza sul sostegno. Numerosi, anche, i provvedimenti d'urgenza contro l'ormai famigerato “algoritmo impazzito”. Gli ultimi provvedimenti in materia ottenuti dall'Anief presso i Tribunali del Lavoro di Grosseto, Modena, Padova, Pavia e Torino non lasciano spazio a dubbi e ribadiscono l'illegittimità dell'operato del MIUR nelle operazioni di Mobilità 2016 sotto molteplici profili. Attesa per il 2017 una nuova ondata di condanne a carico dell'Amministrazione visto che le medesime determinazioni già riformate in tribunale sono state riprese anche per i prossimi trasferimenti senza alcuna apprezzabile modifica. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Le operazioni di mobilità 2017 risultano nuovamente inficiate da una contrattazione che non rispetta i canoni di equità e ragionevolezza e che lede i diritti dei lavoratori della scuola ponendo in essere evidenti discriminazioni. Contro l'indifferenza delle Amministrazioni e dei sindacati rappresentativi che hanno nuovamente sottoscritto un CCNI illegittimo sotto diversi profili, il nostro sindacato procederà nuovamente ad adire le vie legali per sanare tutte quelle 'storture' già da tempo rilevate”. Ancora possibile aderire agli specifici ricorsi promossi dall'Anief inviando, a integrazione della documentazione già trasmessa entro il 6 maggio, i modelli aggiuntivi predisposti dall'Anief per ogni singola tipologia di ricorso.
Nessun dubbio, infatti, per il Tribunale del Lavoro di Grosseto che accoglie il ricorso Anief patrocinato dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Ida Mendicino e Lucilla Papini riguardo il mancato computo del servizio preruolo ai fini del raggiungimento del quinquennio di permanenza su posto di sostegno e specifica in sentenza come, proprio in base alle norme imperative dettate dalla Comunità Europea e dall'ormai copiosa giurisprudenza in materia, “non può ritenersi ragionevole alcuna differenziazione tra servizi prestati, nelle identiche condizioni presupposte dalla medesima norma, anteriormente o successivamente all’inserimento in ruolo” e condanna il MIUR “a porre in essere tutti gli atti necessari onde consentire a Omissis di partecipare alle operazioni di mobilità di cui al punto che precede per il trasferimento su posto comune in conformità alla domanda dalla medesima già presentata” computando correttamente il servizio preruolo ai fini del superamento del vincolo su posto di sostegno. La soccombenza in giudizio a carico del MIUR gli costa il pagamento delle spese processuali, liquidate in € 5.200 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge.
IL Tribunale del Lavoro di Modena, sulla questione della mancata valorizzazione nelle operazioni di mobilità del servizio svolto nelle scuole paritarie, su ricorso patrocinato dagli Avvocati Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Antonio Salerno, ha nuovamente ribadito come “Risulterebbeirragionevole equiparare il servizio reso negli istituti paritari a quello svolto nelle scuole statali ai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento e non valutarlo, nel contesto del medesimo quadro normativo, ai fini della mobilità (Cfr. Trib. di Rimini, Sent. n. 647/2014; Trib. Milano, Ord. 20.07.2016; Trib. di Trieste, Ord. 03.10.2016; Trib. di Napoli, Ord. 31.08.2016)” evidenziando l'illegittimità della contrattazione integrativa di settore sul punto.
Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Marco Di Pietro, inoltre, coordinando i legali Anief sul territorio, ottengono dai Tribunali del Lavoro di Padova (Avv.ti Viglione e Cinà), Pavia (Avv. Campisi) e Torino (Avv. Rinaldi) altri tre provvedimenti di pieno accoglimento che danno completa soddisfazione alle tesi da sempre patrocinate dal nostro sindacato e confermano che il Ministero dell'Istruzione ha posto in essere delle operazioni di mobilità che non hanno rispettato il fondamentale principio del merito e della professionalità acquisita dai lavoratori valorizzata nel punteggio attribuito loro per i trasferimenti. Il Giudice del Lavoro di Torino, ad esempio, conferma con una sentenza di pieno accoglimento come l'unico principio da rispettare nella mobilità, in assenza di precedenze, è quello del merito e condanna il MIUR alla rettifica dei trasferimenti già effettuati e al pagamento in favore della ricorrente di 3.600 Euro, oltre al contributo unificato, rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
L'Anief evidenzia come siano ancora troppe le illegittimità contenute nella contrattazione integrativa in materia di Mobilità e ricorda che le graduatorie interne d'istituto, ad esempio, da cui si individueranno i soprannumerari, continuano a essere regolate in base a una diversa valutazione del servizio preruolo (valutato per intero solo per i primi 4 anni e con punteggio inferiore rispetto al servizio di ruolo) che permane anche nella mobilità “a domanda condizionata”. Nonostante le tante pronunce favorevoli in tribunale, inoltre, nessuna valorizzazione è stata riconosciuta nella Tabella allegata alla contrattazione integrativa al servizio svolto nelle scuole paritarie o a al preruolo per il raggiungimento del quinquennio di permanenza su posto di sostegno o, ancora, ai titoli abilitativi conseguiti tramite SSIS, TFA, al titolo di specializzazione sul sostegno per gli alunni disabili. Ancora, il giovane sindacato ha evidenziato sin da subito l'illegittimità dell'impossibilità, per i docenti con incarico triennale, di poter richiedere ai fini del trasferimento su scuola la stessa sede in cui al momento sono in servizio.