Accolte anche presso il Tribunale Ordinario di Roma le tesi Anief sull'illegittimità dell'operato del Ministero dell'Istruzione che nega il corretto monte ore di sostegno con riconoscimento della responsabilità aggravata a carico dell'Amministrazione per reiterazione di una condotta discriminatoria e lesiva dei diritti degli alunni disabili.
L'iniziativa 'Sostegno, non un'ora di meno!' ottiene un nuovo successo a tutela dei diritti degli alunni con disabilità: il Tribunale Ordinario di Roma emana una sentenza esemplare ottenuta per l'Anief dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Ida Mendicino e Andrea Maresca che riconosce l'illegittimità delle statuizioni ministeriali e lo condanna a circa 10mila euro di risarcimento per aver illegittimamente privato un alunno disabile del corretto apporto del docente di sostegno, nonostante le chiare determinazioni contenute nel Piano Educativo Individualizzato.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la nostra iniziativa, che offre tutela legale gratuita alle famiglia con alunni disabili, è una vera e propria 'battaglia di civiltà' che ha, oggi, raggiunto un ulteriore importante risultato grazie a questa sentenza del Tribunale di Roma: abbiamo ribadito al Ministero che la presenza del docente specializzato per l'insegnamento agli alunni disabili non può essere negata o concessa in minima parte a discrezione dell'Amministrazione, ma costituisce indispensabile strumento per adempiere alle necessarie forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni disabili i quali, altrimenti, non vedrebbero adeguatamente garantito il loro diritto all'istruzione e allo studio.
La sentenza, infatti, non fa sconti al MIUR e specifica con precisa determinazione come già la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 25011 del 2014) ha chiaramente ribadito che “il diritto all’istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l’inclusione della persona umana con disabilità”, sottolineando – peraltro - che “il diritto all'istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell'ordinamento internazionale che di quello europeo ed interno”. Nel ricostruire il tessuto normativo nazionale e sovranazionale su cui tale affermazioni si fondano, il Tribunale Ordinario di Roma non dimentica di ricordare al MIUR come le Sezioni Unite, infatti, “prendono le mosse dall’art. 24 della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (resa esecutiva in Italia con la legge di autorizzazione alla ratifica del 3 marzo 2009, n. 18): detta disposizione pone a carico degli Stati aderenti il compito di predisporre un sistema educativo che preveda la integrazione scolastica dei disabili a tutti i livelli “..e offra, nel corso dell'intera vita, possibilità di istruzione finalizzate: al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana; allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale; a mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società libera”. La Convenzione impegna, così, gli Stati aderenti a rimuovere gli ostacoli alla integrazione del disabile e a predisporre misure che vadano incontro alle sue specifiche esigenze, anche individuali”.
La sentenza evidenzia, inoltre, come l'attribuzione al minore, da parte dell'Amministrazione scolastica, di un limitato numero di ore di sostegno non adeguate a quelle indicate nel PEI, “rende sufficientemente provato il danno non patrimoniale arrecato al medesimo minore, in periodo particolarmente delicato del suo percorso evolutivo” e, dando una vera e propria “lezione di civiltà” al MIUR, rileva come “malgrado l'esistenza di numerosissimi precedenti sia del GO che del GA, sfavorevoli al Ministero, risultano reiterati comportamenti e provvedimenti non conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili e pertanto non può dubitarsi della sussistenza dell’elemento soggettivo in termini di colpa” e ritene, pertanto, “di dover seguire, ai fini risarcitori, l'orientamento giurisprudenziale espresso in fattispecie analoghe che, stante l’indubitabile diritto al ristoro del danno non patrimoniale - qualificabile come danno esistenziale, derivante da lesione di valori della persona umana garantiti e protetti dalla Costituzione (Cass.30 aprile 2009, n. 10120) ovvero di diritti costituzionalmente inviolabili (Corte Cass., SS.UU., 19 agosto 2009, n. 18356), ha individuato il danno negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno provoca sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione, e lo quantifica in via equitativa in € 1000,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancanza dell’insegnante di sostegno, sino all'effettiva assegnazione”.
Il comportamento processuale dell’Amministrazione convenuta che ha chiesto il rigetto della domanda, nonostante gli univoci dettati normativi e gli orientamenti giurisprudenziali in materia ottenuti anche grazie al prezioso lavoro dei legali Anief, hanno consentito al Giudice di “ritenere integrato l’elemento soggettivo che consente la condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., liquidato equitativamente in misura pari a quanto liquidato a titolo di spese di lite”. MIUR condannato, pertanto, al pagamento di un totale tra risarcimento danni e spese di soccombenza che supera i 10mila euro.
“La nostra iniziativa che offre tutela legale gratuita alle famiglia con alunni disabili – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è una vera e propria 'battaglia di civiltà' che ha, oggi, raggiunto un ulteriore importante risultato grazie a questa sentenza del Tribunale di Roma: abbiamo ribadito al Ministero che la presenza del docente specializzato per l'insegnamento agli alunni disabili non può essere negata o concessa in minima parte a discrezione dell'Amministrazione, ma costituisce indispensabile strumento per adempiere alle necessarie forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni disabili i quali, altrimenti, non vedrebbero adeguatamente garantito il loro diritto all'istruzione e allo studio”.
Anief ricorda che, in caso di inadempienze sul corretto monte ore di sostegno da attribuire agli alunni con disabilità, le segnalazioni (da parte delle famiglie, dei docenti e dei dirigenti scolastici) possono essere inviate al sindacato scrivendo all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.