Ancora vittorie in tribunale per l'Anief con quattro nuovi provvedimenti che condannano il Ministero dell'Istruzione e dichiarano l'illegittimità della contrattazione integrativa sulla mobilità 2016/2017. Prevista una nuova ondata di ricorsi e di condanne a carico del Miur anche per la mobilità di quest'anno. Ancora possibile aderire airicorsi Anief se si sono dichiarati i servizi utili ai fini del ricorso nella domanda di trasferimento.
Da Brescia a Napoli, da Salerno a Cremona, sono ben quattro questa settimana i provvedimenti di pieno accoglimento che condannano il Miur riformando i trasferimenti attuati in base a un CCNI dichiarato illegittimo nella parte in cui, ad esempio, non ha previsto alcuna attribuzione di punteggio per i servizi prestati nelle scuole paritarie o non ha riconosciuto la giusta priorità al criterio del merito basandosi su un algoritmo che ha stravolto illegittimamente la vita di tanti docenti costretti a trasferirsi a centinaia di chilometri dalle proprie famiglie. I nuovi provvedimenti ottenuti dai legali Anief Fabio Ganci e Walter Miceli – avvalendosi della collaborazione dei nostri legali sul territorio - contro le illegittimità contenute nel CCNI relativo ai trasferimenti arrivano dai Tribunali del Lavoro di Brescia, Cremona, Napoli Nord e Vallo della Lucania (SA) e non lasciano spazio a dubbi ribadendo che il Miur ha effettuato i trasferimento in base a criteri arbitrari e lesivi dei diritti dei lavoratori.
I Tribunali del Lavoro di Napoli Nord – su ricorso patrocinato per l'Anief dai sempre impeccabili Avvocati Michele Speranza e Elena Boccanfuso - e Vallo della Lucania (SA) – dove l'Anief si avvale del patrocinio e della professionalità dell'Avv. Antonio Salerno - emanano due provvedimenti esemplari che rilevano, in merito al mancato riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini del punteggio utile per i trasferimenti del personale docente, come la Legge n. 62/2000 “che ha inserito tutte le istituzioniscolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche” ed evidenziano che “siffatta equiparazione trova ulteriore conferma nel disposto dell’art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; dal richiamato art 1 bis del D.L. 250/05 (conv. in L.27/06)”. Alla luce di un compendio normativo così chiaro, i Giudici del Lavoro campani non hanno potuto che concludere “per la illegittimità della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari” riformando i trasferimenti disposti dal Miur e condannando l'Amministrazione soccombente a valutare, nella graduatoria per la mobilità, il servizio di insegnamento svolto in istituto scolastico paritario “nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale”.
Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Marco Di Pietro, inoltre, coordinando i legali Anief sul territorio, ottengono dai Tribunali del Lavoro di Brescia – dove l'Anief si avvale della professionalità e dell'esperienza dell'Avv. Lara Bianzani e Cremona – in cui opera con competenza l'Avv. Roberta Buzzi - altri due provvedimenti di pieno accoglimento che danno completa soddisfazione alle tesi da sempre patrocinate dal nostro sindacato e confermano che il Ministero dell'Istruzione ha posto in essere delle operazioni di mobilità che non hanno rispettato il principio del merito costituzionalmente garantito. Il Giudice del Lavoro di Brescia, ad esempio, ritiene “non condivisibile la diversa tesi sostenuta dal Miur, secondo la quale la previsione dell’Allegato 1 imponeva il confronto tra prime preferenze di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale”, ribadendo come “tale interpretazione si pone in contrasto con la previsione secondo cui non solo “per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla Tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”, ma anche “L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.” Inoltre, tale interpretazione si pone in contrasto anche con l’art. 97 Cost. per come declinato dall’art. 28 D.P.R. n. 487 del 1994, a norma del quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore”. Anche in questo caso, dunque, i legali Anief ottengono vittoria piena con la conseguente declaratoria dell'illegittimità e immediata riforma delle operazioni di trasferimento disposte dal Miur.
L'Anief, ancora una volta, evidenzia come siano ancora troppe le illegittimità contenute nella contrattazione integrativa in materia di Mobilità e ricorda che le graduatorie interne d'istituto, ad esempio, da cui sono stati individuati i soprannumerari, continuano a essere regolate in base a una diversa valutazione del servizio preruolo (valutato per intero solo per i primi 4 anni e con punteggio inferiore rispetto al servizio di ruolo) che permane anche nella mobilità “a domanda condizionata”. Nonostante le tante pronunce favorevoli in tribunale, inoltre, nessuna valorizzazione è stata riconosciuta nella Tabella allegata alla contrattazione integrativa al servizio svolto nelle scuole paritarie o a al preruolo per il raggiungimento del quinquennio di permanenza su posto di sostegno o, ancora, ai titoli abilitativi conseguiti tramite SSIS, TFA, al titolo di specializzazione sul sostegno per gli alunni disabili. Ancora, il giovane sindacato ha evidenziato sin da subito l'illegittimità dell'impossibilità, per i docenti con incarico triennale, di poter richiedere ai fini del trasferimento su scuola la stessa sede in cui al momento sono in servizio. Ancora possibile aderire airicorsi Aniefse si sono dichiarati i servizi utili ai fini del ricorso nella domanda di trasferimento.
Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi, clicca qui.