Ancora condanne a carico del Ministero dell'Istruzione per discriminazione e reiterato abuso di contratti a termine in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE. I legali Anief vincono presso il GdL di Grosseto e la Corte d'Appello di l'Aquila con la conferma del diritto dei precari a percepire la medesima retribuzione dei lavoratori di ruolo.
Continuano anche in Corte d'Appello le vittorie Anief a tutela dei lavoratori precari per l'illecita discriminazione posta in essere dal Ministero dell'Istruzione che non riconosce il diritto del personale a termine a percepire le medesime progressioni di carriera previste per il personale di ruolo, nonostante i tanti anni di servizio svolti. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Simona Fabbrini e Manuela Pirolozzi ottengono nuovamente ragione in tribunale, con la condanna del Miur per discriminazione e violazione di norme comunitarie. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito la portata generale della direttiva 99/70/CE, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati. Abbiamo dimostrato ancora una volta che la mera circostanza che un lavoratore sia qualificato come ‘di ruolo’ e un altro come “precario” è priva di rilevanza sotto l'aspetto retributivo e delle progressioni di carriera, pena rimettere seriamente in discussione l’efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell’accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri dell'Unione Europea”. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief.
La Corte d'Appello di L'Aquila, infatti, con due sentenze di identico tenore, non ha dubbi sulla solidità delle tesi patrocinate dal legale Anief Manuela Pirolozzi e conferma come il riconoscimento del diritto alle progressioni stipendiali attribuito solo al personale di ruolo configuri un'evidente discriminazione cui il Giudice nazionale deve porre rimedio interpretando le norme regolamentari e pattizie interne conformemente ai dettami eurounitari. Accertata l'incompatibilità con la clausola 4 dell'accordo quadro europeo allegato alla Direttiva 1999/70/CE di norme interne che escludono il personale a tempo determinato dagli scatti retributivi riconosciuti, invece, ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato il Miur viene condannato “a corrispondere le differenze retributive dovute sulla base del calcolo dell’anzianità di servizio maturata in costanza dei rapporti di lavoro a termine allo stesso modo di quella riconosciuta, in relazione ai medesimi periodi, al corrispondente personale di ruolo”.
Il Giudice del Lavoro di Grosseto, inoltre, su ricorso patrocinato sul territorio dall'Avv. Simona Fabbrini, ribadisce come “Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell’accordo quadro, scopi individuati dalla stessa corte nella “garanzia della parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato”.
“La giurisprudenza della Corte di Giustizia – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - ha chiarito la portata generale della Direttiva 99/70/CE, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati. Abbiamo dimostrato ancora una volta che la mera circostanza che un lavoratore sia qualificato come ‘di ruolo’ e un altro come “precario” è priva di rilevanza sotto l'aspetto retributivo e delle progressioni di carriera, pena rimettere seriamente in discussione l’efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell’accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri dell'Unione Europea”.
L'Anief ricorda che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuti i propri dirittie per ottenere uno stipendio commisurato agli anni di servizio effettivamente svolti, anche se con contratti a tempo determinato.
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31 agosto 2017