L’ufficio legale ANIEF comunica che la Corte Costituzionale, in data 30 gennaio 2013, deciderà sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trento, dell'art. 4 comma 1 legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui consente la copertura di cattedre e posti di insegnamnto vacanti e disponibili entro il 31 dicembre mediante il confeirmento di supplenze annuali.
Il Tribunale di Trento ha infatto sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma 1 legge 3 maggio 1999 n. 124 nella parte in cui - in violazione degli artt. 11 e 117 comma 1 Cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, lett. a) dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - consente la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, così da determinare l’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il perseguimento, da parte dell'Amministrazione datrice, di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile ad una "finalità di politica sociale di uno Stato membro", secondo l'accezione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
Si tratta di un primo momento di verifica delle fragili motivazioni con cui la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 10127 del 20 giugno 2012, ha inopinatamente ritenuto legittima la reiterazione dei contratti a termine nel comparto della Scuola Pubblica.
ANIEF, attraverso il suo ufficio legale, si è costituita per un suo ricorrente innanzi alla Corte Costituzionale per correggere il tiro rispetto all’ordinanza del Tribunale di Trento e mettere in evidenza come in discussione non sia tanto la legittimità del ricorso al contratto a termine in caso di assenza del titolare o di posto vacante per un anno, come previsto dalla legge 124 del 1999, ma piuttosto l'abuso del ricorso allo stesso contratto per gli anni successivi anche in presenza di posti vacanti e disponibili.
La decisione definitiva e vincolante per lo Stato Italiano, in materia di reiterazione dei contratti a termine del personale scolastico, tuttavia, NON giungerà dalla Corte Costituzionale.
Ricordiamo, infatti, che la Corte di Giustizia Europea dovrà presto esaminare le due PROCEDURE D’INFRAZIONE (proc. n. 2010/2045 e proc. 2010/2124), aperte dalla Commissione Europea per la non corretta trasposizione, da parte dello Stato Italiano, della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato nella Scuola Pubblica.
ANIEF ritiene che le Istituzioni Comunitarie dovranno ascoltare le istanze di giustizia dei docenti italiani e, proprio per questo, ha predisposto, con l’ausilio del proprio ufficio legale, dei MODELLI DI DENUNCIA che nei prossimi giorni saranno consegnati ai propri iscritti e inviati in massa alla Commissione Europea a supporto delle procedure d’infrazione contro lo Stato Italiano.
Lo Stato Italiano, in tal modo, dovrà rispondere alla Giustizia Comunitaria per l’intenzionale e deliberato sfruttamento di un’intera generazione cui è stato sottratto il progetto di una vita stabile e serena.