Altra giornata fruttuosa per l'ANIEF nei Tribunali italiani. I legali ANIEF ottengono nuove sentenze sul riconoscimento del diritto agli scatti biennali per i precari e l'estensione al 31 agosto dei contratti di lavoro stipulati su posti vacanti e disponibili cui erroneamente il MIUR aveva apposto il termine del 30 giugno.
Il Tribunale di Rossano (CS) ha dato ragione all'ANIEF e all'Avv. Ida Mendicino riconoscendo che il MIUR aveva stipulato con due docenti contratti di lavoro a tempo determinato senza una corretta ragione giustificatrice del termine apposto. Il Giudice ha, infatti, rilevato come “per ciascuna tipologia di assunzione a termine sia, comunque, richiesta la prova delle esigenze temporanee del datore di lavoro e come la parte resistente non abbia, invece, offerto alcuna dimostrazione di carattere fattuale”.
Il MIUR è stato, quindi, condannato al risarcimento del danno nei confronti delle nostre iscritte, liquidato in un totale di 17 mensilità della retribuzione mensile globale di fatto e ha inoltre condannato il MIUR ad adeguare la retribuzione delle ricorrenti con gli scatti biennali maturati “con riconoscimento degli arretrati retributivi e interessi dalle scadenze al saldo”. Le spese di lite a carico del Ministero sono state quantificate in € 2.000.
Ancora presso il Tribunale di Vibo Valentia, l'Avv. Ida Mendicino ottiene dal Giudice del Lavoro il riconoscimento dell'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato (30 giugno) stipulati da un'associata ANIEF con il MIUR su posti vacanti e disponibili. Il Giudice ha, quindi, accolto le richieste dell'ANIEF dichiarando il diritto della ricorrente al riconoscimento “sia ai fini giuridici che economici del servizio prestato sino al 31 agosto di ogni anno anziché, come contrattualmente previsto, fino al 30 giugno”.
Presso il Tribunale di Cuneo, gli Avvocati Giovanni Rinaldi e Patrizia Gorgo hanno sostenuto la tesi da anni portata avanti dall'ANIEF e hanno chiesto al Giudice del lavoro di applicare agli stipendi degli insegnanti precari gli aumenti periodici legati all'anzianità nella misura del 2,5% per ogni biennio di insegnamento, deducendo l'applicabilità di detti benefici anche agli insegnanti non di ruolo, pena una palese discriminazione tra contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato.
Alle vane deduzioni del MIUR il Giudice ha risposto, così come sostenuto dai nostri legali, che ai docenti precari di religione detto beneficio è già riconosciuto dall'art. 53 L. 312/80 e ha dedotto che “l'art 53 citato non può essere interpretato nel senso che esso operi per i soli insegnanti di religione come deduce invece il Ministero: un’interpretazione costituzionalmente orientata impone di escludere una simile ingiustificata disparità di trattamento, pena l’evidente violazione dell'art. 3 Cost., nonché, va aggiunto, del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro trasfuso nella direttiva 1999/70 CE”.
Dando pieno accoglimento a quanto richiesto dai legali ANIEF, quindi, il Giudice ha condannato il MIUR “a pagare al ricorrente a titolo di scatti biennali maturati in corso di rapporto la somma di € 6.442,49, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo” e ha concluso con la solita condanna alle spese per il MIUR dell'importo di € 1.550.
Un'altra giornata positiva, dunque, per gli iscritti ANIEF che si sono visti finalmente riconoscere quanto il MIUR continuava a negare loro: una giusta retribuzione in base agli anni effettivamente prestati e il giusto termine a contratti di lavoro stipulati su posti vacanti e disponibili, con relativa retribuzione dei mesi di luglio e agosto. Finché il MIUR si ostinerà a porre in essere tali palesi discriminazioni nei confronti dei docenti precari, l'ANIEF continuerà, con altrettanta caparbietà, a tutelare i loro diritti in Tribunale.