Tutte le notizie

Scatti biennali: se non riconosciuti a tutti precari, si viola la Costituzione

Lo sostiene da sempre l'ANIEF, lo ha confermato nuovamente il Giudice del Lavoro di Torino. L'Avv. Giovanni Rinaldi, legale ANIEF sul territorio, ha ottenuto un ulteriore e soddisfacente successo a tutela di una nostra iscritta con conseguente riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale che, nonostante gli anni di lavoro a tempo determinato prestati alle sue dipendenze, il MIUR non le aveva mai corrisposto.

Il Giudice del Lavoro ha condiviso e riportato la motivazione della Corte d'Appello di Torino che di recente ha rilevato come “[...] la norma di cui all’art. 53 legge 312/1980, che prevede l’attribuzione al personale non di ruolo docente, educativo e non docente, di aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato, a partire dal 1.6.1977, in ragione del 2,50% sulla base dello stipendio iniziale, risulta esplicitamente richiamato sia dall’art. 142 CCNL 2002 - 2005 Comparto Scuola, sia dall’art.146 del successivo CCNL 2006 - 2009, sicché essa deve ritenersi applicabile prima facie al trattamento economico di tutto il personale docente non di ruolo”.

Nessun dubbio sul diritto di tutti i docenti a tempo determinato a percepire la medesima retribuzione dei docenti di ruolo in base alle pregresse esperienze di lavoro, non sussistendo, come riportato in sentenza, “ragioni ostative per l’equiparazione discendenti dalla natura del contratto a termine”. Il Giudice concorda pienamente, quindi, con quanto sostenuto dall'ANIEF e rileva che “va rispettato il principio di non discriminazione ex art. 6 d.lgs 368/01” perché “un’interpretazione difforme si tradurrebbe in un ingiustificato privilegio, di dubbia costituzionalità, in favore degli insegnanti di religione”.

Il MIUR, pertanto, è stato condannato al pagamento degli scatti biennali spettanti alla nostra iscritta quantificati in € 1.570,10 con ulteriore soccombenza per le spese di giudizio liquidate in € 1.100.