Lo sostiene da sempre l'ANIEF, lo ha confermato nuovamente il Giudice del Lavoro di Torino. L'Avv. Giovanni Rinaldi, legale ANIEF sul territorio, ha ottenuto un ulteriore e soddisfacente successo a tutela di una nostra iscritta con conseguente riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale che, nonostante gli anni di lavoro a tempo determinato prestati alle sue dipendenze, il MIUR non le aveva mai corrisposto.
Il Giudice del Lavoro ha condiviso e riportato la motivazione della Corte d'Appello di Torino che di recente ha rilevato come “[...] la norma di cui all’art. 53 legge 312/1980, che prevede l’attribuzione al personale non di ruolo docente, educativo e non docente, di aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato, a partire dal 1.6.1977, in ragione del 2,50% sulla base dello stipendio iniziale, risulta esplicitamente richiamato sia dall’art. 142 CCNL 2002 - 2005 Comparto Scuola, sia dall’art.146 del successivo CCNL 2006 - 2009, sicché essa deve ritenersi applicabile prima facie al trattamento economico di tutto il personale docente non di ruolo”.
Nessun dubbio sul diritto di tutti i docenti a tempo determinato a percepire la medesima retribuzione dei docenti di ruolo in base alle pregresse esperienze di lavoro, non sussistendo, come riportato in sentenza, “ragioni ostative per l’equiparazione discendenti dalla natura del contratto a termine”. Il Giudice concorda pienamente, quindi, con quanto sostenuto dall'ANIEF e rileva che “va rispettato il principio di non discriminazione ex art. 6 d.lgs 368/01” perché “un’interpretazione difforme si tradurrebbe in un ingiustificato privilegio, di dubbia costituzionalità, in favore degli insegnanti di religione”.
Il MIUR, pertanto, è stato condannato al pagamento degli scatti biennali spettanti alla nostra iscritta quantificati in € 1.570,10 con ulteriore soccombenza per le spese di giudizio liquidate in € 1.100.