Rigettato il ricorso del Miur contro la sentenza di primo grado ottenuta dall’avv. Rinaldi dell’Anief con condanna alle spese perché le ragioni di risparmio della spesa pubblica non possono essere annoverate tra le ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine, in osservanza alle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea. Un altro successo dopo le tre recenti sentenze del tribunale del lavoro di Trapani che ha assegnato 500.000 Euro a tre precari.
Con sentenza n. 205 del 14 febbraio 2013, dopo il clamore destato dalle recenti sentenze siciliane, anche i giudici di Appello di Torino confermano l’illegittimità della mancata progressione in carriera dei precari, supplenti annuali della scuola, perché in violazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, recepita dall’art. 6 del d.lgs. 368/01, e quindi in contrasto con il principio di non discriminazione.
Il caso
Una docente di scuola elementare con diversi contratti a termine stipulati nel corso degli anni con il Miur, aveva ottenuto dai giudici di primo grado il riconoscimento al pagamento delle differenze retributive (scatti biennali) che avrebbe vantato se fosse stata assunta di ruolo, contestando l’art. 106 del CCNL 2007 applicato al personale con contratto a tempo determinato, laddove in contrasto con l’art. 79 applicato al personale di ruolo.
Il Miur aveva presentato appello l’estate scorsa forte della sentenza della Cassazione che recepiva l’interpretazione autentica del legislatore (L. 106/2011) in merito alla deroga della normativa comunitaria in tema di stabilizzazione dei precari della scuola. A tal proposito, l’Avvocatura dello Stato invocava il diritto costituzionalmente protetto all’istruzione e alla continuità didattica (artt. 33-34). Il legale dell’Anief, avv. Rinaldi, si costituiva all’inizio del nuovo anno sostenendo l’inesistenza delle ragioni oggettive.
I giudici della corte di Appello di Torino hanno dato ragione all’Anief e hanno condannato il Miur al pagamento di ulteriori 2.300 € di spese di lite perché, nel riprendere le recenti sentenze dalla Corte di Giustizia europea (Adeler 2006, Alonso 2007, Gavieirio 2010, Torres 2010, Santana 2011), non hanno rinvenuto elementi precisi e concreti che possano derogare al principio di non discriminazione. Le ragioni oggettive, infatti, non possono essere individuate nel carattere temporaneo del lavoro (natura del contratto), né possono essere giustificate dal fatto che l’amministrazione pubblica rappresenti il datore di lavoro, né possono essere dedotte da norme interne (leggi, contratti) dal carattere astratto, cosicché nella gerarchia delle fonti normative quando al giudice si palesa il contrasto tra norme interne e comunitarie, questi ha l’obbligo di disapplicare le prime in favore delle seconde come nel caso di specie. Nelle conclusioni, la Corte ricorda come hanno diritto al pagamento degli scatti soltanto i supplenti annuali.
Per Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir alla Scuola, si tratta dell’ennesima conferma della sistematica violazione della normativa comunitaria in tema di precariato della scuola, dopo le denunce pubbliche riprese dalla stampa nel gennaio 2010. Negli ultimi 14 anni si è preferito chiamare annualmente i supplenti invece di assumerli in ruolo per ragioni di finanza pubblica che, seppur comprensibili, non possono mortificare la professionalità dei lavoratori e discriminarli in tema di retribuzione.
Oggi, chi ricorre in tribunale, seppure di fronte a una forte resistenza dello Stato italiano, trova finalmente quella stessa giustizia che è reclamata anche in altri Paesi europei. Per quanto riguarda, invece, il diritto alla conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, si deve attendere con serenità il prossimo giudizio della Corte di giustizia europea, che è stata investita della questione dal giudice Coppola di Napoli.