Vinti altri due ricorsi ANIEF, in primo grado, in soli 4 mesi, nonostante la sentenza della Cassazione. Per il giudice del lavoro Chirone La Notte, la normativa (D.L. 134/09 e D.L. 70/11) derogatoria nella scuola rispetto alla direttiva comunitaria 1999/70/CE non è retroattiva, pertanto, stante la prescrizione decennale, rimane vigente la legge 247/07 che prevede la stabilizzazione, indipendentemente da ragioni di legittimità. Miur condannato a 20.000 Euro di risarcimento (9 mensilità), 2.500 Euro di condanna alle spese e riconoscimento degli scatti e del pre-ruolo nella ricostruzione di carriera.
Per il giudice, gli interventi del legislatore nel settore della scuola non brillano per coerenza e chiarezza in quanto danno l’idea di qualcosa di raffazzonato, eppure è indubbio come siano precettive le norme del decreto legislativo 368/01, in tema di stabilizzazione dei precari, nel rapporto di lavoro privatizzato dei dipendenti afferenti al pubblico impiego e alla scuola, prima della previsione di una speciale deroga introdotta dal legislatore già il 24 settembre 2009. Di conseguenza, anche per effetto della legge finanziaria 2008, tutti i dipendenti pubblici che hanno maturato un servizio superiore ai 36 mesi anche non continuativi tra il 2004 e il 2009 hanno diritto all’assunzione a tempo determinato dal 1° aprile 2009, anche nella scuola, dove peraltro il personale docente ricorrente ha superato un pubblico concorso - come la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di apprezzare - grazie al quale è stato inserito nelle graduatorie permanenti da cui si assume per il 50% dei posti.
Le due docenti precarie, insegnanti di sostegno rispettivamente dal 2004 e dal 2005, state assistite dall’avvocato Michele Ursini dell’Anief nei ricorsi patrocinati dal sindacato e depositati il 22 gennaio 2013, nel contenzioso seriale coordinato dagli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli.
Per Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir alla scuola, “è l’ennesimo successo che premia la costanza e la competenza di chi vorrebbe restituire alla nostra Repubblica il dovere di rimuovere ogni ostacolo al lavoro, inteso come cittadinanza. La precarietà nei rapporti di lavoro è fuori non soltanto dalla nostra Costituzione ma dall’Europa, dai cui giudici (Corte di Giustizia europea), entro l’anno, si attende il giudizio sulla compatibilità della normativa derogatoria introdotta dallo Stato italiano con la direttiva 1999/70/CE”.
Nel frattempo, a Bari si rimarca come la sentenza della Cassazione non sia di per sé applicabile, tout court, a tutto il contenzioso seriale promosso dal sindacato sulla stabilizzazione dei precari, mentre le recenti sentenze di appello delle Corti di Torino e dell’Aquila confermano il diritto dei precari al pagamento degli scatti di anzianità, in ossequio al principio di non discriminazione sancito sempre dalla stessa giurisprudenza comunitaria.