Ormai senza più argomenti da poter 'tirare fuori dal cilindro' contro le tesi portate avanti dall'ANIEF, il MIUR presenta una difesa “intrinsecamente incoerente” e “difficilmente comprensibile”. Il nostro legale sul territorio, Avv. Paolo Lombardi, ottiene dal Tribunale del Lavoro di Brescia una nuova e meritata condanna per oggettiva disparità di trattamento a carico del Ministero dell'Istruzione che si ostina a non voler riconoscere il diritto dei docenti precari alla stessa progressione di carriera di cui beneficiano i docenti di ruolo.
Ottenendo piena ragione in una esemplare e lineare sentenza, il legale ANIEF Paolo Lombardi scardina punto per punto le difese del MIUR che nella sua memoria difensiva, riportata in sentenza, ha sostenuto che “la selezione dei supplenti non ha natura discrezionale e quindi garantisce al supplente una condizione di impiego assimilabile a quella del docente di ruolo non esponendolo all'arbitrio del datore di lavoro, tipico de mercato del lavoro privato, con la conseguenza che sarebbe pienamente tollerabile “un trattamento economico di poco inferiore a quello dei lavoratori di ruolo” in ragione delle “finalità di interesse generale che reggono l'Istruzione Pubblica” (cfr. memoria difensiva pag. 10)”. A questa sconcertante asserzione del MIUR sulla “tollerabilità” di una discriminazione retributiva a discapito dei docenti precari, inaccettabile per l'ANIEF, è seguita la risposta del Giudice che perentoriamente ha rilevato che “l'argomento, in realtà, risulta intrinsecamente incoerente alla luce del rilievo che i docenti di ruolo non sono esposti ad alcun arbitrio del datore di lavoro privato in quanto non sono dipendenti privati, così come non lo sono i supplenti con la conseguenza che il richiamo all'arbitrio del datore di lavoro privato risulta inconferente”. Condividendo le ragioni sostenute dall'ANIEF, dunque, il Giudice conviene che “resta invece l'oggettiva disparità di trattamento retributivo in relazione alla quale le generiche “finalità di interesse generale che reggono l'Istruzione Pubblica” non risultano sufficienti ad elidere l'operatività del principio di parità di trattamento”.
Il MIUR, però, nella sua memoria difensiva non si è risparmiato e la sentenza riporta anche che “parte resistente indica quale motivazione oggettiva del trattamento differenziato “il cosiddetto “comune cursus honorum” per cui tutti i docenti di ruolo avrebbero sopportato in precedenza la <<medesima “gavetta”>> (cfr. memoria difensiva pag. 11)”. Una simile argomentazione, disarmante nella sua assurdità per l'ANIEF, ha portato il Giudice a puntualizzare che “la circostanza che il Ministero resistente abbia precedentemente adottato una condotta illegittima nei confronti degli attuali docenti di ruolo, già supplenti, non gli consente di proseguire in tale condotta proprio in ragione del carattere illegittimo della stessa”.
Le vane argomentazioni del MIUR, però, non sono finite e, continuando ad arrampicarsi sugli specchi, il Ministero, come chiaramente riportato in sentenza, ha anche “evidenziato il “rischio di distorsioni nella selezione dei supplenti” derivante dall'obbligo dell'Amministrazione di “scegliere, a parità di servizio, il fattore produttivo che abbia il costo inferiore” (cfr. memoria difensiva pag. 12)”; sul punto il Giudice non può che rilevare che “l'argomento si fonda sul rilievo che l'attribuzione degli scatti di anzianità anche ai supplenti comporterebbe l'introduzione di una variabile ope iudicis che altererebbe “l'assoluta uguaglianza che rende i lavoratori iscritti nelle graduatorie una platea distinta solo per punteggi professionali” e constatare che “in realtà, è lo stesso Ministero resistente che riconosce che il datore di lavoro pubblico non assoggetta i supplenti al potere arbitrario del datore di lavoro privato con la conseguenza che l'eccezione risulta difficilmente comprensibile”.
In pieno accordo con quanto da anni sostenuto dall'ANIEF, dunque, il Giudice conclude rilevando correttamente che proprio “il ricorso massiccio alle supplenze” è determinato dal fatto che il MIUR non provvede alla copertura dei posti vacanti attraverso le giuste immissioni in ruolo, “mentre il fatto che non vengano stanziate risorse sufficienti per il soddisfacimento delle esigenze del Comparto Scuola non costituisce ragione oggettiva, bensì ragione soggettiva del datore di lavoro pubblico che non può ricadere negativamente sul Lavoratore a tempo determinato che viene in questo modo illecitamente discriminato”.
Dopo l'incredibile memoria difensiva del MIUR, che riporta argomentazioni che definire irrispettose dei diritti e del lavoro dei docenti precari è poco, il Giudice condanna il Ministero a riconoscere alla nostra iscritta la dovuta progressione di carriera relativa al periodo di precariato svolto al servizio del MIUR oltre al pagamento delle spese di lite quantificate in 1.650 Euro. L'ANIEF esprime piena e completa soddisfazione per aver nuovamente dato al MIUR una lezione di civiltà in Tribunale obbligandolo ancora una volta al pieno rispetto del Lavoro dei docenti a tempo determinato e costringendolo a considerarli finalmente - come correttamente riportato anche dal Giudice, Dott.ssa Mancini, nella sua esemplare sentenza – Lavoratori; con la lettera maiuscola.