Il Giudice del Lavoro di Roma continua a dare ragione all'ANIEF sul diritto dei precari alla medesima progressione stipendiale spettante al personale di ruolo e questa volta dà piena ragione non solo per il pregresso, ma anche per il futuro. L'Avv. Salvatore Russo, alla cui professionalità e competenza l'ANIEF ha da sempre affidato la tutela dei propri iscritti sul territorio, ottiene la piena applicazione di quanto previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE e la condanna a carico del MIUR non solo di corrispondere quanto precedentemente non percepito dalla nostra iscritta a titolo di anzianità di servizio, ma anche di tener conto, per il futuro, della sua corretta progressione stipendiale anche se destinataria di ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato.
Rimandando a quanto prescritto dalla Direttiva 1999/70/CE, infatti, il Giudice riconosce senza alcun dubbio che “tale norma vieta ogni trattamento discriminatorio che non dipenda dalla natura del lavoro o dalle condizioni di formazione o di accesso all'impiego” e che “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. Concludendo per il pieno accoglimento delle richieste patrocinate dall'ANIEF, il Giudice evidenzia che “nel caso della disciplina italiana, non si rinviene alcuna ragione espressa per il diverso trattamento. Né naturalmente una ragione oggettiva può essere ravvisata nell'esigenza di contenimento della spesa, perché ciò equivarrebbe a dire che il peggior trattamento trova giustificazione in sé stesso e non si spiegherebbe perché, a parità di condizioni, tale contenimento debba essere garantito dai docenti temporanei anziché da quelli di ruolo, a parità di mansioni e condizioni”.
La sentenza ottenuta dall'Avv. Russo per l'ANIEF è, dunque, esemplare: il Ministero dell'Istruzione è stato condannato non solo “al pagamento delle differenze retributive tra quanto erogato in base alla norma che prevedeva il solo trattamento iniziale e quanto spettava in base alla diversa regola sul trattamento economico corrispondente a quello dei lavoratori di ruolo, secondo l’anzianità di servizio e oltre accessori”, quantificati - in base ai pregressi contratti stipulati con la nostra iscritta - in 4.718,97 Euro, ma a calcolare il giusto trattamento economico nei confronti della ricorrente anche per i prossimi contratti che verranno stipulati, stabilendo che “per il futuro, gli scatti dovranno essere riconosciuti in proporzione all'anzianità di servizio effettivamente prestato e secondo le regole che presiedono al computo del servizio ai fini dell'anzianità economica”. MIUR condannato, inoltre, al pagamento di 1.000 Euro di spese di soccombenza.
Piena e completa vittoria per l'ANIEF, dunque, che ha sempre sostenuto che non attribuire alcun rilievo all'anzianità di servizio del personale precario è una palese discriminazione che il MIUR si ostina a porre in essere in aperto contrasto con la normativa europea. Il nostro sindacato, forte delle continue e soddisfacenti conferme della fondatezza delle proprie ragioni, rinnova il proprio impegno nel continuare a vigilare e a denunciare l'operato del MIUR per garantire, in tutte le sedi opportune, la giusta e piena tutela dei diritti dei lavoratori della scuola.