La Corte d'Appello di Torino dà piena ragione all'ANIEF e respinge senza riserve l'appello proposto dal MIUR che continua con ostinazione ad opporsi alla corretta attribuzione degli scatti di anzianità ai docenti precari. Gli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli continuano la loro azione vincente in favore dei nostri iscritti ottenendo una sentenza definitiva in cui è riportato a chiare lettere che lo Stato italiano non può escludere, a sua discrezione, “talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta dagli strumenti comunitari”.
In pieno accordo con quanto sostenuto in udienza dai preziosi legali territoriali dell'ANIEF, Avv. Maurizio Ragusa e Avv. Giovanni Rinaldi, la Corte d'Appello torinese, richiamando l'ormai consolidata giurisprudenza comunitaria, ha evidenziato come, “affrontando lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGUE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come ‘di ruolo’ in base all’ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l’efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell’Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari” e che “secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro “dev’essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l’ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Precisando, dunque, che “Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell’Accordo Quadro”, secondo la Corte le ragioni addotte, in proposito, dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza di primo grado ottenuta dall'ANIEF, “non hanno alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di servizio maturata, che risponde unicamente ad una finalità di risparmio di spesa pubblica, comprensibile ma del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell’accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato”.
Nel rigettare seccamente il ricorso del MIUR, quindi, la Corte d'Appello di Torino ha confermato le tesi dell'ANIEF in favore dei docenti precari, ribadendo ancora una volta che “il contrasto tra le previsioni del diritto comunitario e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da “ragioni oggettive”, deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti” e ha condannato il Ministero dell'Istruzione soccombente anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.200, oltre IVA e CPA.
Piena soddisfazione da parte dell'ANIEF per questa nuova conferma ottenuta in tribunale grazie alla capacità e all'esperienza della propria rete legale. Il MIUR, continuando a penalizzare in termini economici e professionali i docenti precari, attua una palese discriminazione che la normativa e la giurisprudenza comunitaria hanno, già da tempo, ritenuto illegittima. Il nostro sindacato, da anni schierato al fianco dei lavoratori della scuola per la tutela dei loro diritti, continuerà a denunciare e a far condannare questi illeciti finché il Ministero dell'Istruzione non provvederà a sanare l'inaccettabile disparità di trattamento che si ostina a porre in essere calpestando la dignità e la professionalità dei lavoratori precari della scuola.