Riaperta la stagione dei ricorsi ANIEF avverso le illegittime disposizioni ministeriali sull'attribuzione dei punteggio nelle Graduatorie a Esaurimento, ricominciano le sconfitte per il Ministero dell'Istruzione: il Giudice del Lavoro di Gela dà ragione agli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giancarlo Longo disponendo l'attribuzione del punteggio del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina in favore di un nostro iscritto.
Il Giudice accerta l'orientamento costante della giurisprudenza ottenuto grazie anche alla grande professionalità dei legali ANIEF sia in sede di legittimità sia di merito e rileva che “il punteggio derivante dal servizio militare prestato vada riconosciuto anche quando effettuato non in costanza di nomina”. Ricordando l’art. 485 comma 7 del d.lgs 297/1994 (Testo Unico sulla scuola), statuisce espressamente che il servizio è valido a tutti gli effetti di legge, la sentenza rileva come “proprio l'esistenza di siffatta norma, speciale per il settore in questione, comporta l'illegittimità dell'art. 2, comma 5, del D.M. n. 44/2011 che, discostandosi dal chiaro disposto della fonte primaria, costituita dal d.lgs. 297/1994, ha limitato la valenza del servizio militare di leva con l'aggiunta del requisito dello svolgimento in costanza di servizio”.
Stante la portata generale della norma primaria, il Giudice ritiene senza dubbio che “il riconoscimento del servizio militare debba essere applicato anche alle graduatorie di accesso all'insegnamento, onde evitare che chi abbia assolto ad un obbligo, si trovi poi svantaggiato nelle procedure selettive” e accoglie il ricorso ANIEF dichiarando “il diritto del ricorrente all’attribuzione del punteggio relativo al servizio di leva prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie in cui è inserito disponendo che l’amministrazione scolastica competente provveda alla relativa attribuzione”. MIUR condannato alla rifusione delle spese di lite commisurate in € 2.000 oltre Iva, cpa e spese generali nella misura del 15%.