I giudici confermano il precedente orientamento formatosi alla luce del c. 4-quater, art. 1, L. 167/09, intervenuto, secondo Anief, proprio per modificare l’esito del contenzioso seriale promosso presso il tribunale amministrativo. Pronti i ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Allo studio anche un ricorso per revocazione.
Nel richiamare la sentenza n. 7426 del 12 ottobre 2010, il collegio - che già in quell’occasione aveva mutato radicalmente indirizzo rispetto al rigetto dell’appello di sospensione cautelare richiesto dal Miur (ordinanza cautelare n. 1524/09 quando ancora non riteneva mutata la natura giuridica delle graduatorie) - ne conferma i contenuti con la sentenza n. 2119/2011 e dichiara non manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale (art. 3, 97) di una norma (c. 4-quater, art. 1, L. 167/09) che sarebbe stata introdotta dal legislatore recentemente per rendere esplicito il principio della trasformazione giuridica delle graduatorie da permanenti ad esaurimento con la conseguente cristallizzazione delle posizioni. Di fronte ai rilievi della sentenza n. 41/2011 della Consulta, i giudici di Palazzo Spada riconoscono il diritto al trasferimento da una provincia all’altra ma non il diritto al trasferimento del punteggio, essendo volontà e facoltà del legislatore quella di non “sovvertire le graduatorie di merito, all’evidente scopo di non pregiudicare la riforma con uno sconvolgimento eccessivo di posizioni” e di cristallizzare “le scelte di collocazione professionale dei docenti prendendone atto al fine della individuazione del posto spettante nella graduatoria ad esaurimento”.
Proprio questi giudizi potrebbero dare adito a un ricorso per revocazione in quanto la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa (art. 395, c. 4, C.P.C., art. 106, C.P.A.), ovvero sul fatto che le graduatorie permanenti siano divenute delle graduatorie di merito nella loro trasformazione ad esaurimento, visto che lo stesso legislatore ne ha previsto l’aggiornamento biennale dei punteggi attraverso il relativo decreto ministeriale e quindi lo stesso sconvolgimento delle posizioni che si vorrebbero cristallizzate. Mentre è ovvio che la portata della decisione pregiudica i diritti o gli interessi legittimi dei docenti che hanno visto riconosciuto lo spostamento del punteggio dal 2007 ad oggi (art. 108, C.P.A.).
Pertanto è allo studio del nostro ufficio legale la possibilità di proporre un ricorso gratuito per revocazione con tutte le spese processuali a carico del sindacato, di cui saranno puntualmente avvertiti i ricorrenti e gli interessati.
Nelle more della decisione, infine, poiché nel merito della questione dello spostamento del punteggio è evidente che il giudice di secondo grado si è adeguato alla normativa introdotta dal legislatore non ritenendola incostituzionale (così come illo tempore aveva fatto sulla questione del pettine sospendendo alcune ordinanze commissariali, salvo ora ricredersi dopo che i giudici di primo grado avevano sollevato la questione alla Consulta ottenendone l’apprezzamento), Anief - nel ricorso n. 5047/09 depositato al Tar Lazio da ripresentare al Giudice del Lavoro - chiederà nuovamente di sollevare questione di legittimità costituzionale, mentre per tutti i docenti che hanno ricorso privatamente o con il sindacato per ottenere lo spostamento del punteggio (24 punti e servizio) dal 2007 al 2011, nostri iscritti, provvederà gratuitamente a ricorrere alla CorteEuropea dei Diritti dell’Uomo per richiedere il risarcimento danni a seguito della denuncia della violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che sancisce il principio del diritto a un giusto processo dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale, e che, secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, impone al legislatore di uno Stato contraente di non interferire nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla singola causa o su un determinata categoria di controversie, attraverso norme interpretative che assegnino alla disposizione interpretata un significato vantaggioso per lo Stato parte del procedimento, salvo il caso di “ragioni imperative di interesse generale”. A nostro avviso, infatti, la norma è stata introdotta soltanto per annullare il commissariamento in corso ottenuto dall’Anief anche sulla vicenda dello spostamento del punteggio da una graduatoria all’altra.
I docenti interessati devono inviare entro il 17 aprile 2011 una mail rispettivamente a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando nel testo cognome e nome, codice fiscale, recapiti telefonici, n. di ruolo (ad es.: 5047/2009) del ricorso presentato al Tar Lazio (o privatamente presso altro Tar Regionale o Giudice del Lavoro, da specificare) o semplicemente indicare se ricorrente al Presidente della Repubblica, con oggetto: Richiesta istruzioni per ricorrere alla Corte Europea.