L'ANIEF vince ancora in Tribunale: il servizio militare prestato non in costanza di nomina deve sempre essere valutato nelle graduatorie a esaurimento; diversamente si metterebbe in atto una “sostanziale discriminazione” nei confronti di chi ha assolto il proprio dovere nei confronti della nazione.
Questo quanto sostenuto dal Giudice del Lavoro di Lucera (FG) che, accogliendo il ricorso predisposto a tutela di un nostro iscritto dagli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, impone al MIUR l'immediato riconoscimento del punteggio aggiuntivo nelle graduatorie d'interesse.
L'Avv. Alfredo Donatacci, patrocinando con competenza le ragioni di un docente precario a lui affidato dall'ANIEF, ha ottenuto ragione presso il Tribunale di Lucera che, considerata “La portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D.Lvo 297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, ed il rango primario della norma che non si presta dunque ad essere derogata dalle norme di rango secondario”, ha accolto pienamente il ricorso, deducendo che “il servizio prestato debba essere valutato non solo agli effetti della carriera, una volta che il docente sia immesso in ruolo, ma anche nelle graduatorie composte proprio ai fini della immissione in ruolo”.
Come sempre l'ANIEF porta avanti con successo le proprie battaglie giudiziarie e ottiene ragione davanti ai Giudici tutelando i diritti dei propri iscritti contro ogni discriminazione messa in atto dall'Amministrazione. Il Giudice ha, infatti, individuato nel comportamento del MIUR - che ancora si ostina a negare il punteggio relativo al periodo del servizio militare obbligatorio svolto non in costanza di nomina ma in possesso del titolo valido all'accesso all'insegnamento – una sostanziale disparità di trattamento che è stata ritenuta, come da sempre sostenuto dal nostro sindacato, “realmente ingiustificabile”.