L'ANIEF ottiene ancora una volta ragione contro il MIUR: il D.M. 44/2011, laddove stabilisce che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”, è illegittimo e deve essere disapplicato. Il Tribunale di Verona condivide le argomentazioni ANIEF e la favorevole giurisprudenza già ottenuta dagli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli reputandole “pienamente conformi al principio di non discriminazione e di ragionevolezza”.
Accogliendo in pieno le ampie e argomentate motivazioni giuridiche e le citazioni di diversi precedenti giurisprudenziali esposte con competenza dall'Avv. Maria Maniscalco, legale di fiducia dell'ANIEF sul territorio, il Giudice rileva che il D.M. 44/11 si pone “in contrasto con il quadro normativo concernente la prestazione obbligatoria del servizio militare di leva” e conferma che “il servizio militare deve essere sempre valutabile [...] ai sensi dell’art. 485 co.7 del D.lgs. 297/1994 [...], dal momento che la predetta norma ne prevede la validità a tutti gli effetti, senza distinzioni legate al tipo di servizio svolto”.
Dopo un ampio e approfondito excursus di norme e disposizioni ministeriali che suffragano le tesi dell'ANIEF, la sentenza conclude, in accoglimento del ricorso, che “da tali principi giurisprudenziali non ci si può allontanare, stante il quadro normativo che non consente una diversa interpretazione delle norme, dovendosi pure rilevare la disomogeneità nella disciplina adottata dall’Amministrazione per la stessa identica fattispecie e che introduce elementi di disparità di trattamento a parità di situazioni, come correttamente dedotto da parte ricorrente”.
Ancora una volta l'ANIEF vede accolte le proprie tesi in tribunale a difesa dei diritti dei propri iscritti e costringe il MIUR a ristabilire all'interno delle graduatorie a esaurimento il rispetto dell'imprescindibile principio di ragionevolezza e di non discriminazione.