Nuovo successo targato ANIEF ai fini del riconoscimento nelle graduatorie a esaurimento del punteggio relativo al servizio militare prestato non in costanza di nomina. Due nuove sentenze emesse dal Tribunale di Termini Imerese danno piena ragione ai nostri legali Fabio Ganci e Walter Miceli e impongono al MIUR il rispetto della normativa vigente e della Costituzione.
Il Tribunale del Lavoro di Termini Imerese concorda completamente con quanto da anni sostenuto dall'ANIEF e conviene che non è giustificabile che il MIUR preveda “il riconoscimento del servizio militare svolto solo successivamente alla nomina, perché anche anteriormente ad essa il servizio militare è di ostacolo, e quindi di pregiudizio, all’attività lavorativa, cui quindi si deve ovviare con il suo riconoscimento quale periodo di servizio a tutti gli effetti”. Ritenuta “inconsistente” l'argomentazione sostenuta dal MIUR a giustificazione del proprio operato, il Giudice ribadisce che risulta tuttora vigente l’art. 485, co. 7 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (Testo Unico in materia di istruzione) in cui è esplicitamente previsto che: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Gli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, supportati da argomenti ritenuti dal Giudice “pacifici e documentati”, hanno pianamente dimostrato che la negazione del diritto al riconoscimento del servizio militare prestato non in costanza di nomina previsto dal MIUR nel D.M. 44/2011, oltre a violare le disposizioni normative vigenti in materia, si pone in contrasto con l'art. 52 della Costituzione. In accoglimento di tale assunto, il Tribunale di Termini Imerese dà ragione all'ANIEF e ribadisce che “Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 7 riportato ed il contesto in cui si inserisce indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l’art. 52 co. 2 seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio [...] pregiudichi l’attività lavorativa, quindi, nello specifico, lo svolgimento dell’attività di docenza, necessariamente impedita e quindi ritardata, per il periodo di leva”.
L'ANIEF, che da sempre si batte in tutte le sedi opportune per la tutela dei diritti dei lavoratori della scuola e il rispetto della normativa vigente e della gerarchia delle fonti, ottiene ancora una volta ragione in tribunale con conseguente condanna del MIUR all'immediato riconoscimento del punteggio spettante ai nostri iscritti oltre al pagamento delle spese di lite quantificate, complessivamente, in 5.000 Euro oltre accessori.