Assegnati 30 punti alle abilitazioni estere corrispondenti ai percorsi SSIS, ma chi ha conseguito un semestre aggiuntivo o si abilita con il TFA ordinario rimane fuori, a meno che abbia adesso completato la SSIS di prima abilitazione ‘congelata’ in precedenza. Pazzie di un Paese alla deriva che accoglie (giustamente) nelle proprie scuole chi si abilita all’estero ma caccia incredibilmente i docenti che abilita in Italia a numero chiuso. E poi si parla di fuga dei cervelli. ANIEF annuncia ricorsi in tribunale contro l’evidente disparità di trattamento e mette a disposizione il modello cartaceo per lo scioglimento della riserva delle categorie escluse.
È proprio vero che se la possibilità di inserirsi nei TFA ordinari in sovrannumero è stata ottenuta grazie all’azione giudiziaria dell’ANIEF svolta all’indomani della chiusura delle SSIS, non si comprende l’evidente disparità di trattamento disposta dal D.M. 572/13, firmato il 27 giugno 2013 dal ministro Carrozza, nei confronti degli oltre 20.000 loro colleghi che hanno concluso lo stesso percorso abilitante universitario con gli stessi insegnanti, gli stessi esami di Stato eppure non possono inserirsi nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento da cui si assume per il 50% delle immissioni in ruolo e delle supplenze annuali, sebbene siano stati selezionati su un numero programmato di posti vacanti e disponibili per il triennio successivo.
E poi appare quanto mai strana la decisione del Miur, durante la vigenza triennale delle attuali graduatorie, di disporre una modifica alla tabella di valutazione dei titoli per le abilitazioni estere equipollenti ai percorsi biennali delle SSIS, in ossequio a una direttiva comunitaria, quando in questi anni, di fronte alle soccombenze in giudizio nei tribunali, ha chiesto al Parlamento la legificazione della stessa tabella sul divieto relativo allo spostamento del servizio, la cancellazione dei docenti di ruolo dalle stesse graduatorie, il divieto al trasferimento da una graduatoria all’altra - poi dichiarato incostituzionale – una deroga alla stabilizzazione dei precari, pur in presenza di un’altra procedura d’infrazione (2010/2124). In Italia si deve essere assunti per merito e non certo per l’anno di conseguimento del titolo o d’iscrizione all’università, come ha ribadito più volte la Consulta; e poiché l’attuale sistema di reclutamento prevede un doppio canale, il superamento del concorso o lo scorrimento delle graduatorie, allora spetta a ogni docente abilitato, anche e specialmente in Italia dallo Stato, essere inserito in queste graduatorie ed esser assunto dopo anni di precarietà.
Infine, appare incomprensibile la scelta del Miur di non consentire la presentazione della domanda per indicare la priorità nella scelta della sede (per situazione di disabilità personale o per parente in situazione di disabilità) ai sensi della L. 104/92. Gli interessati potranno ricorrere contro questa decisione compilando e inviando per raccomandata a/r (oppure con consegna a mano direttamente presso l’AT) questo modello cartaceo, unitamente alla certificazione sanitaria, entro il termine del 17 luglio 2013.
Per tutte queste ragioni abbiamo deciso di rivolgerci alla magistratura per ottenere giustizia. I titoli non sono carta straccia.
Indicazioni per ricorrere:
Abilitati con semestre aggiuntivo o secondo biennio di specializzazione già inseriti con riserva in III fascia: devono inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando i loro dati anagrafici, i recapiti mail e telefonici. In tal modo potranno ricevere per e-mail il modello cartaceo predisposto da ANIEF per chiedere, entro il 17 luglio, lo scioglimento della riserva e le istruzioni per ricorrere. Possono richiedere il modello cartaceo anche coloro che, già inseriti con riserva in GaE, intendono sciogliere la riserva dopo il conseguimento dell’abilitazione tramite TFA ordinario in sovrannumero, ma non erano iscritti alla SSIS nell’a.a. 2007/08 e/o non erano inseriti in GaE con riserva (R) nelle graduatorie definitive ex D.M. 42/2009. Allo stesso modo, il modello può essere richiesto anche da coloro ai quali dopo il conseguimento di seconda o ulteriore abilitazione, non è consentito adesso (e non lo è stato in passato) di sciogliere la riserva.
Abilitati TFA ordinario non inseriti in GaE: devono inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., indicando i loro dati anagrafici, i recapiti mail e telefonici. Questa tipologia di ricorrenti non dovrà presentare, in questa fase, alcun modello agli Uffici Scolastici Provinciali entro la scadenza del 17 luglio, indicata dal Miur per il solo scioglimento delle riserve. Riceveranno ulteriori indicazioni da ANIEF nelle prossime settimane.
Aventi titolo alla priorità nella scelta della sede L. 104/92: devono inviare per raccomandata a/r entro il 17 luglio 2013 all’AT di inserimento in GaE questo modello, compilato, datato e firmato, unitamente alla relativa certificazione sanitaria. Entro la medesima data, inoltre, dovranno inviare a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. una e-mail con i loro dati anagrafici, i recapiti mail e telefonici. In tal modo potranno ricevere nelle prossime settimane le istruzioni per ricorrere.