Analogamente per quanto avvenuto per i ricorsi pettine, ANIEF chiede la revoca della sentenza 7595/10 perché emessa dai giudici di Palazzo Spada per l’ennesimo errore dell’avvocatura dello Stato che non ha notificato ai legali dell’ANIEF il ricorso 6078/09.
Sui contenuti del dispositivo emesso dai giudici, poi, il presidente dell’ANIEF, Marcello Pacifico, esorta alla prudenza visto che il Sindacato per il tramite dei suoi legali non ha avuto l’opportunità di controbattere e di smentire la tesi dell’amministrazione, sposata dal collegio, in merito alla volontà del legislatore di cristallizzare le posizioni dei candidati inseriti nelle graduatorie. Proprio l’art. 1, c. 4-bis della legge 167/09, nell’interpretare in maniera autentica il contenuto della legge 296/06 che ha trasformato le graduatorie ad esaurimento, ha confermato la liceità dello spostamento dei candidati da una graduatoria all’altra, peraltro avvenuta per il biennio 2007-2009, all’atto del prossimo aggiornamento disposto per il 2011-2013, e quindi l’assenza di ogni possibile cristallizzazione delle posizioni. Mentre è noto a tutti come l’inserimento in coda previsto per il solo biennio 2009-2011 è attualmente all’esame del giudice delle leggi, per i profili di costituzionalità rilevati dai giudici del Tar Lazio. Attendiamo fiduciosi la nuova udienza per integrare correttamente il contraddittorio.