Accolti altri due ricorsi ANIEF avverso le inique determinazioni del MIUR che nei Decreti Ministeriali di aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento si ostina a non riconoscere il punteggio spettante al servizio militare svolto non in costanza di nomina. Il Tribunale di Velletri dà piena ragione ai nostri legali Fabio Ganci e Walter Miceli che, avvalendosi della stretta collaborazione dei nostri legali sul territorio, ottengono una nuova conferma in favore dei nostri iscritti.
L'Avv. Salvatore Russo, alla cui esperienza e professionalità l'ANIEF da sempre affida i propri iscritti sul territorio, ci trasmette due nuove sentenze di pieno accoglimento emesse dal Giudice del Lavoro di Velletri a tutela di due docenti precari cui il MIUR aveva negato il riconoscimento del punteggio spettante per il servizio di leva svolto non in costanza di nomina, ma in possesso del titolo di studi valido per l'insegnamento. In accordo con quanto correttamente rilevato in udienza dal nostro legale, le due sentenze confermano che “il quadro normativo primario è assolutamente univoco nell'attribuire rilevanza ai fini della carriera dei pubblici dipendenti e, segnatamente, del personale docente, al servizio militare, a prescindere se questo sia stato prestato o meno in costanza di nomina” e rilevano che “la limitazione della rilevanza operata dalla norma secondaria si presenta radicalmente illegittima, determinando, peraltro, un ingiustificato pregiudizio alla posizione lavorativa del docente che ha prestato il servizio obbligatorio di leva, in violazione del disposto generale dell'art. 52 comma 2, Cost.”.
Il Giudice non ha dubbi, dunque, sulla fondatezza dell'azione legale promossa dall'ANIEF costatando, inoltre, che “una interpretazione volta a circoscrivere ai soli dipendenti non di ruolo la rilevanza del servizio militare – come quella sostenuta dal Ministero per escludere il punteggio ai fini della formazione della graduatoria impugnata, ex DM 44/2011 – determinerebbe una discriminazione tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, in violazione della clausola 4 dell'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE” visto che per i docenti di ruolo il servizio di leva è valido a tutti gli effetti, anche giuridici, e che “nel caso di specie non è stata fornita alcuna plausibile ragione che consenta di attuare una discriminazione nella rilevanza del servizio di leva tra dipendenti pubblici a tempo determinato e a tempo indeterminato”.
Per questo complesso di ragioni, ed in ossequio al principio di gerarchia delle fonti, il Giudice del Lavoro accoglie totalmente i due ricorsi ANIEF disapplicando sul punto il DM 44/2011 di aggiornamento delle Graduatorie a esaurimento “nella parte in cui ha attribuito rilevanza soltanto limitata al servizio di leva per le formazioni delle graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza, con ciò ponendosi in contrasto con le fonti normative primarie e - dovendosi, come osservato, interpretare il complesso ordinamentale in senso conforme ai dettami del diritto comunitario - va riconosciuto il punteggio aggiuntivo in favore del lavoratore”. MIUR, soccombente, condannato al pagamento delle spese di lite quantificate complessivamente in 4.800 Euro oltre accessori.
Troppo spesso il MIUR pone in essere nei confronti dei lavoratori della scuola azioni inique e discriminatorie in evidente contrasto con la normativa primaria di riferimento e con le determinazioni eurounitarie; l'ANIEF, consapevole delle solide basi su cui fonda la tutela dei propri iscritti, esprime piena soddisfazione per i nuovi successi ottenuti e ribadisce che continuerà a battersi in tutte le sedi opportune al fine di vedere sempre riconosciuto il pieno rispetto della nostra Costituzione e del diritto comunitario.