Il Tribunale di Treviso dà piena conferma a quanto da sempre sostenuto dall'ANIEF: i docenti cancellati per non aver prodotto domanda hanno pieno diritto a essere reinseriti nelle graduatorie a esaurimento successive. Gli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli ottengono un nuovo successo in favore dei nostri iscritti e la conferma che il MIUR, negando la possibilità di reinserimento in Graduatoria ad Esaurimento ai docenti precedentemente cancellati, viola la normativa speciale di riferimento.
Gli Avvocati Anna Rosada e Denis Rosa, cui l'ANIEF ha affidato la tutela dei propri iscritti sul territorio, ottengono dal Giudice del Lavoro di Treviso ordinanza cautelare d'urgenza che riconosce che “la trasformazione delle graduatorie permanenti […] in graduatorie ad esaurimento [...] non ha comportato la disapplicazione della disciplina relativa al procedimento amministrativo di inserimento [...] in particolare nella parte in cui prevede l'esclusione dalle graduatorie di coloro che non hanno rinnovato la domanda di iscrizione nei termini di legge con la possibilità per questi di essere nuovamente inseriti nelle graduatorie qualora presentino tempestiva domanda per il periodo successivo a quello della precedente esclusione”.
Come richiesto dall'ANIEF, infatti, il Giudice riconosce che nonostante l'intervento della nuova normativa che trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento “l'esclusione di coloro che non avevano dimostrato interesse per la permanenza nella graduatoria rimane invece disciplinata dalla legge previgente senza che la nuova apporti modifiche al sistema della rinnovazione della domanda” e rileva che “nella specie non esiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi già avesse maturato il diritto all'inserimento in graduatoria e ne sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento” convenendo che “la disposizione di cui all'art. 1 co. 1-bis D.L. n. 97/2004, nel disciplinare l'onere di presentazione della domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria e le conseguenze della mancata ottemperanza a tale onere costituisce in realtà norma speciale – per quanto riguarda questo specifico adempimento – rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie”.
Nel caso di specie, infatti, accogliendo pienamente le tesi sostenute dall'ANIEF, il Giudice conferma che “la tardiva presentazione da parte della ricorrente della domanda di aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie valide per il bienni 2009/2011 comporta sì la cancellazione dello stesso dalle graduatorie valide per detti anni scolastici, ma non pregiudica il diritto della ricorrente di ottenere – a seguito di domanda a tal fine tempestivamente presentata – il reinserimento nelle graduatorie successive valide a partire dall'anno scolastico 2011/2014” e considera, concludendo, che “le disposizioni contenute nel D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 e del D.M. n. 44 del 2 maggio 2011, nella misura in cui ritenute eventualmente in contrasto con il disposto dell'art. 1 co. 2-bis D.L. 97/2004 non potranno che essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge”.
Per questi motivi il Giudice “ordina al Ministero convenuto il reinserimento della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento” per la classe di concorso d'interesse. L'ANIEF ha da sempre sostenuto che i docenti precedentemente inseriti nelle graduatorie a esaurimento hanno pieno diritto, perché così prescritto dalla normativa, al reinserimento all'atto del successivo aggiornamento delle graduatorie. Il MIUR si è sempre ostinato, con i periodici decreti ministeriali di aggiornamento, a voler negare questo diritto. Il nostro sindacato ha avuto nuovamente ragione e dimostrato ancora una volta di sapere come tutelare i diritti dei docenti precari illegittimamente violati dal MIUR.