Accolti i primi due ricorsi Anief. La IV fascia delle Graduatorie a Esaurimento non poteva che essere transitoria, secondo una lettura costituzionalmente orientata. Dichiarato il diritto all'inserimento dei due ricorrenti in III Fascia a partire dal 2014. Ora attesa per gli esiti degli altri ricorsi che il sindacato ha presentato in tutta Italia. Potrebbero essere più di 20.000 i docenti coinvolti abilitati presso le facoltà Scienze della Formazione Primaria o AFAM inseriti nelle graduatorie aggiuntive per effetto della legge 14/2012.
Il Tribunale di Roma ha accolto senza riserve le tesi portate avanti dall'ANIEF nel corso degli ultimi anni e ha dichiarato il diritto dei docenti collocati nella cosiddetta “fascia aggiuntiva” delle Graduatorie a Esaurimento, istituita dal MIUR con il DM n. 53/2012, all'inserimento in III Fascia a partire dal prossimo aggiornamento valido per il triennio 2014/2017. Gli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, avvalendosi della preziosa collaborazione dei nostri legali sul territorio, ottengono dal Giudice del Lavoro della capitale piena ragione in favore di due nostri iscritti e la conferma che la IV Fascia delle GaE non può essere assolutamente considerata una “fascia subordinata alla III” e che, per rispettare in pieno i canoni dettati dalla nostra Costituzione, deve avere natura necessariamente transitoria e può essere considerata legittima solo fino al prossimo aggiornamento previsto per la primavera 2014.
L'ANIEF ha nuovamente dato lezione al MIUR sui dettami previsti dalla nostra Carta Costituzionale e, avvalendosi dell'esperienza e professionalità dell'Avv. Salvatore Russo, ha ottenuto ben due sentenze di pieno accoglimento in cui viene accertato e dichiarato il pieno diritto di due nostri iscritti – entrambi docenti inseriti nella cosiddetta IV Fascia delle Graduatorie a Esaurimento – “all’inserimento nella III fascia della graduatoria a esaurimento per il triennio 2014/2017”. Il Giudice del Lavoro, infatti, sposando in toto quanto sostenuto dal legale ANIEF in udienza, ha costatato che la normativa di riferimento istitutiva delle Graduatorie a Esaurimento pone “quale criterio per determinare l’ordine progressivo dei docenti, anche in conseguenza di aggiornamenti e inserimenti nell’elenco, quello del punteggio posseduto dagli stessi e, quindi, quello del merito” e ha riconosciuto che l'istituzione della IV Fascia delle GaE operata dal MIUR con il D.M. 53/2012 è legittima solo perché intervenuta in un momento in cui le suddette graduatorie (2011/2014) erano in corso di validità e, pertanto, non modificabili con ulteriori inserimenti.
La sentenza, dopo una precisa ricostruzione della normativa primaria di riferimento, ha ribadito a chiare lettere che “dovendo escludersi che per mezzo di un atto di normazione secondaria possano introdursi deroghe alla disciplina posta dalla legge, non resta che ritenere che l’inserimento della IV fascia è meramente transitorio, perché essa è tesa a raggruppare il personale docente che possiede uno specifico titolo di legge - ossia l’abilitazione in determinati anni accademici - non precedentemente valutato, titolo da far valere in occasione del successivo aggiornamento della graduatoria ad esaurimento, in cui il docente verrà inserito secondo il punteggio posseduto [...], dunque con il c.d. 'inserimento a pettine' ” e nella corrispondente III Fascia delle suddette graduatorie.
L'ANIEF ha sempre sostenuto che il MIUR, per non incorrere nuovamente nel vizio di costituzionalità già riscontrato nei confronti delle “code” istituite nelle GaE 2009/2011, avrebbe dovuto prevedere sin da subito l'inserimento in III Fascia a partire dal prossimo aggiornamento previsto per il 2014 di tutti i docenti inseriti nella “fascia aggiuntiva” istituita con il DM n. 53/2012; proprio quanto sostenuto dall'ANIEF è stato considerato dal Giudice del Lavoro di Roma l'unica interpretazione che “si presenta del tutto orientata costituzionalmente, in quanto consente l’accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, senza alcun riguardo al momento in cui detto titolo è stato conseguito e, dunque, secondo merito” rinviando, sull'argomento, alla Sentenza n. 41 della Corte Costituzionale ottenuta dal nostro sindacato già nel 2011. La mancata previsione da parte del MIUR del diritto all'inserimento nella III Fascia delle GaE 2014/2017 dei docenti inseriti nella “fascia aggiuntiva” prevista con il DM n. 53/2012, è costata anche la condanna alle spese di lite quantificata in un totale di 2.400 Euro oltre accessori.
L'ANIEF, sindacato da sempre garante del diritto e della Costituzione all'interno del panorama scolastico italiano, ha nuovamente ristabilito il rispetto del merito all'interno delle graduatorie dei precari della scuola, dimostrando senza ombra di dubbio di aver avuto semplicemente, e per l'ennesima volta, piena ragione nei confronti delle illegittime e imprecise determinazioni del MIUR.
Ora si attende l’esito delle altre udienze sul territorio nazionale. ANIEF ricorda che è ancora possibile aderire al ricorso al giudice del lavoro inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con oggetto “Ricorso inserimento terza fascia” e indicando nel testo i propri dati anagrafici e l’indicazione (denominazione, indirizzo completo di comune e provincia) della sede attuale o di ultimo di servizio in scuola statale. Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nella mail di preadesione “nessun servizio in scuola statale”.