Questa volta è la tabella di valutazione dei titoli che l’ANIEF ha impugnato per un migliaio di ricorrenti inseriti nelle graduatorie di tutta Italia al fine di riconoscere il punteggio aggiuntivo del titolo SSIS.
I giudici del Tar Lazio con tre sentenze nn. 33878/2010, 33881/2010, 33992/2010 pubblicate il 24 novembre 2010 su tre ricorsi patrocinati dall’ANIEF avverso il D. M. 42/09 (p. A.5) hanno confermato quanto deciso in un’altra sentenza n. 2417 del 3 dicembre 2009, relativa alle graduatorie valide per il biennio 2007-2009 sempre patrocinata dai legali dell’ANIEF, e mai appellata dal MIUR in CdS, pertanto assunta come sentenza passata in giudicato.
Ancora una volta la magistratura amministrativa ha annullato il decreto di aggiornamento delle graduatorie voluto dal ministro Gelmini, che, fin dalla sua pubblicazione, abbiamo denunciato, diversamente dalle altre OO. SS., come totalmente illegittimo. I legali (avv. Ganci e Miceli) del sindacato hanno avuto riconosciuto dai tribunali per i propri ricorrenti, dapprima lo spostamento a pettine, poi del servizio e dei 24 punti precedentemente dichiarati, la valutazione del titolo di strumento musicale e del servizio militare, ora l’attribuzione dei 6 punti aggiuntivi alla sola abilitazione SSIS. Il ministro Gelmini, purtroppo, a differenza dei ministri Moratti e Fioroni, nel rimanere sordo alle richieste del sindacato, ha dimostrato di non saper gestire le graduatorie del personale docente, da cui ha assunto in questi due anni con punteggi sbagliati. A questo punto, l’ANIEF ha chiesto un incontro urgente al direttore generale del MIUR affinché, nel rispetto dei contratti già stipulati, sia fatta giustizia nell’inserire con il nuovo punteggio corretto tutti i ricorrenti nelle rispettive graduatorie, e nel prevedere la stipula di eventuali contratti a tempo indeterminato attraverso surroghe o il riconoscimento del punteggio della mancata supplenza annuale, per i soli ricorrenti aventi diritto.
Estratto della sentenza
DIRITTO
La questione è stata già affrontata e risolta con decisione favorevole alla istanza dei ricorrenti con la sentenza n. 2417/00 della Sezione del Tar del Lazio III bis (non sospesa dal C.d.S.).
Con tale sentenza, alle cui conclusioni il Collegio attualmente decidente intende aderire, è stata evidenziata, anche alla luce della esegesi offertane dalla giurisprudenza amministrativa, la piena ragionevolezza del dato normativo circa la attribuzione ai diplomati SSIS di un “ bonus “ aggiuntivo rispetto alle altre categorie di insegnanti abilitati. Tanto sulla base delle seguenti considerazioni anch’esse “ in toto “ condivise dal Collegio- nella attuale composizione:
a ) sotto il profilo della esistenza di un supporto di normativa derivazione, è stato posto in luce che esiste anche un fondamento legislativo al riconoscimento di un valore aggiunto alla abilitazione SSIS rispetto alle altre abilitazioni all’insegnamento.
Tale fondamento positivo si rinviene nell’art.1, comma 6 ter, della legge n. 306/2000 nella parte in cui demanda a un futuro decreto ministeriale - il successivo D.M.n. 268/2001- “ il punteggio da attribuire al risultato dell’esame finale…in coerenza con quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 24 novembre 1998 “ ( Cfr. sopraindicata sentenza ).
Ciò consente di affermare che il legislatore ha elevato al rango di norma primaria la norma regolamentare, già enunciata con tale ultimo decreto ministeriale, che attribuisce alle abilitazioni SSIS un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per la abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all’istituzione delle scuole e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza di altre scuole e corsi di specializzazione universitari (cfr. sempre sentenza sopraindicata);
b) sotto il profilo delle risoluzioni elaborate dalla giurisprudenza amministrativa “ in subiecta materia “, che ha seguito orientamenti rilevatisi conformi alla legittimità della attribuzione di un particolare e ulteriore punteggio solo ai docenti SSIS in quanto rispondenti , tra l’altro, anche ad esigenze poste dalla normativa comunitaria ( e assunte dall’ordinamento giuridico nazionale ) di una generale riqualificazione delle professioni e dell’esercizio delle più elevate attività intellettuali ed artistiche in genere, che presuppongono elevate conoscenze dottrinali e tecniche ( cfr. più volte citata sentenza e decisioni ivi richiamate )
c) sotto il profilo della non individuabilità di situazioni di disparità di trattamento ai fini dell’accesso al posto di lavoro, tra abilitati SSIS e insegnanti in possesso di altri titoli abilitativi trattandosi di posizioni di due categorie di docenti oggettivamente differenziate per le quali non è configurabile una situazione di disparità di trattamento ovviabile con la attribuzione di un medesimo punteggio essendo diverso il titolo di ammissione nelle graduatorie permanenti per ciascuna di esse previsto ( ancora sentenza sopraindicata e decisione ivi citata ) .
In ordine poi al valore ed alla consistenza del “ bonus “ quale punteggio ulteriore riconosciuto alla abilitazione SSIS, è stato precisato nella stessa sentenza n. 10728/08 che esso si risolve nella attribuzione del punteggio complessivo di 30 punti in forza del combinato disposto dell’art.6, comma 1 ter, della legge 306/2000, dell’art.3 del D.M... 24 novembre 1998 e dell’art.8 del D.M... n. 268/2001; punteggio complessivo che si compone di 24 punti per il biennio del corso, corrispondenti al punteggio che i corsisti avrebbero potuto conseguire in due anni di insegnamento, e di punti 6 per il titolo abilitante.
E’ stato al riguardo puntualizzato che proprio l’attribuzione di tali 6 punti costituisce la entità numerica peculiare del titolo abilitante conseguito a seguito della frequenza dei corsi SSIS e che in tale punteggio risiede il valore premiale attribuito all’abilitazione SSIS rispetto ad ogni altro titolo abilitante comunque conseguito.
Vanno dunque condivise in linea di principio le conclusioni della suindicata sentenza che hanno condotto all’annullamento della tabella di valutazione nella parte specificamente con lo stesso ricorso impugnata ( p.A.5 del D.M. 15/3/2007 ) e al conseguente annullamento ( id est: modifica ) delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2007/2008 e 2008/2009 limitatamente alle parti in cui queste riconoscono il punteggio aggiuntivo “ de quo “ ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita presso le SSIS, e con effetti nei confronti dei soli ricorrenti che le stesse graduatorie avevano impugnato con l’atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo.
Tanto rilevato, il Collegio ritiene estensibili le stesse conclusioni anche in riferimento agli atti costituenti oggetto della attuale impugnativa portata al suo esame e cioè. a) del D.M. n.42 dell’8/4/2009 nella parte in cui, punto A5, stabilisce che per le abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1 o A.3 sono attribuiti ulteriori punti 6 “; b ) delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/11 approvate dai Dirigenti dei rispettivi Uffici Scolastici Provinciali in riferimento alla quale successiva impugnativa, proposta con l’atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo, è stata già effettuata la notifica ai soggetti contro interessati nella forma dei pubblici proclami mediante la pubblicazione degli stessi motivi aggiunti ( disposta con apposita Ordinanza Presidenziale ).
Il ricorso va dunque accolto e, per l’effetto va disposto l’annullamento della tabella di valutazione nella parte specificamente impugnata ( p. A.5 del D.M. n.42 dell’8/4/2009 ) e delle impugnate graduatorie ad esaurimento per gli anni 2009-2011 che vanno modificate limitatamente alle parti in cui queste riconoscono il punteggio aggiuntivo “ de quo “ ai possessori di abilitazioni diverse da quelle conseguite presso le SSIS.
Si ravvisa la esistenza di ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.