Rimane valida l’ordinanza n. 41/11 della Corte costituzionale così come tutte le procedure di commissariamento disposte dai giudici del Tar Lazio anche dopo la sentenza 3032/11 delle Sezioni Unite della Cassazione sulla giurisdizione (ricorso 3737/09). Inutile il contro-ricorso patrocinato dalla Gilda. Ora anche gli altri 300.000 precari possono ricorrere al giudice del lavoro con l’Anief.
Ancora una volta si assiste a dichiarazioni tanto faziose quanto fuorvianti da parte di sindacalisti che tralasciano lo studio del diritto. Già abbiamo affrontato la questione della giurisdizione dei ricorsi riguardanti le graduatorie del personale docente, sottolineando i diversi orientamenti tra le sezioni unite della cassazione, il consiglio di stato e la corte costituzionale.
Ancora recentemente, la Corte costituzionale nell’ordinanza n. 41/11 che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 perché viola l’articola 3 della Costituzione, di fronte alla prima eccezione dell’Avvocatura dello Stato che attiene al difetto di rilevanza della questione, sul presupposto che la giurisdizione sulla controversia in esame non spetterebbe al giudice amministrativo, ma a quello ordinario, ha ritenuto l’eccezione non fondata. “La difesa dello Stato rileva che con due ordinanze (Cass. SS.UU. n. 3398 e n. 3399 del 2008) la Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle controversie relative all’impugnativa delle graduatorie permanenti del personale docente. A fronte di tale orientamento va osservato anzitutto che il remittente giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie e che, comunque, lo stesso ha ritenuto sussistere nei casi in questione la giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che le vicende inerenti la formazione delle graduatorie degli insegnanti sono fasi di una procedura selettiva finalizzata all’instaurarsi del rapporto di lavoro, con conseguente applicabilità dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche) (C. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2009 n. 7617, e C. Stato ad. Plen. 24 maggio 2007, n. 8). Tale contrasto di giurisprudenza preclude una pronuncia di inammissibilità della questione perché sollevata da un giudice privo di giurisdizione, avendo questa Corte affermato che il relativo difetto per essere rilevabile deve emergere in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi (sentenze n. 81 del 2010 e n. 34 del 2010)”.
Primo risultato dei ricorsi Anief al Tar Lazio: rimane valido il diritto al trasferimento a pettine e non in coda nelle graduatorie del personale docente e viene cancellata la norma che inseriva in coda e non a pettine nelle province aggiuntive per il biennio 2010-2011.
L’ultima sentenza 3032/11 delle Sezioni Unite della Cassazione su un ricorso (3737/09) patrocinato dall’Anief sulla questione coda-pettine, nel richiamare le precedenti sentenze (Cass. SS.UU. n. 3398 e n. 3399 del 2008 e n. 22850 del 2010, rimette semplicemente alla sfera di cognizione del Giudice ordinario la pronuncia di merito salvando tutti gli effetti finora conseguiti senza produrre alcuna conseguenza negativa per i ricorrenti ANIEF, grazie alla recente legge sulla translatio iudicii. Il legislatore, infatti, con l’art. 59 della L. 69/2009, ha previsto che gli effetti sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta innanzi giudice dichiarato privo di giurisdizione dalle Sezioni Unite della Cassazione, si conservano nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione. Più precisamente, “Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio”.
Con l’istituto della translatio iudicii, previsto dall’ art. 59 della L. 69/2009 si consente, dunque, al processo iniziato davanti ad un giudice che non ha la giurisdizione, di poter continuare davanti al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo ad una pronuncia di merito che conclude la controversia realizzando in modo più sollecito ed efficiente il servizio giustizia, costituzionalmente rilevante. I soci ANIEF dell’unico ricorso (3737/09) sul cui iter ha influenza l’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione, dunque, riceveranno come per quelli del ricorso 5047/09, nei prossimi giorni precise istruzioni per proseguire il processo innanzi al giudice del lavoro, con l’assoluta garanzia della piena tutela dei propri diritti rivendicati inizialmente innanzi al TAR. In altri termini, la pronuncia delle Sezioni Unite non avrà alcun effetto negativo per i ricorrenti ANIEF, che potranno agevolmente e gratuitamente proseguire il processo innanzi al Giudice del lavoro senza perdere del tempo prezioso.
Secondo risultato dei ricorsi Anief al Tar Lazio: rimangono valide le procedure di commissariamento a cui il Miur deve adempiere nell’inserire a pettine i ricorrenti, nello stipulare i contratti a tempo determinato e indeterminato e nel liquidare i relativi indennizzi.
Di contro, la nuova sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione cade come una spada di Damocle sul Miur nel contenzioso seriale relativo alle graduatorie, perché l’impugnazione innanzi al giudice ordinario soggiace, infatti, al termine di prescrizione quinquennale e non a quello decadenziale di 60 giorni previsto invece in via ordinaria per la proposizione del ricorso innanzi al giudice amministrativo, con l’ulteriore effetto di mettere in discussione, a distanza di anni, provvedimenti che hanno avuto nel frattempo una notevole incidenza nell’organizzazione della pubblica amministrazione che ha proceduto alla nomina dei vincitori (assegnazioni supplenze, punteggi in graduatoria, immissioni in ruolo).
Alla luce di questo orientamento, l’Anief invita tutti i docenti che non hanno proposto ricorso al TAR Lazio con l’Anief per ottenere l’inserimento a pettine e che, in virtù di tale inserimento, avrebbero potuto ottenere - nel biennio scolastico 2009-2011 - in una delle province aggiuntive di coda l’immissione in ruolo o un contratto T.D. ad inviare una mail con oggetto “ricorso pettine” e contenente esclusivamente cognome, nome, codice fiscale e indirizzo e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., al fine di ricorrere al giudice del lavoro.
Risultato del contro-ricorso Gilda insegnanti: apertura dei termini per 300.000 docenti iscritti nelle graduatorie per ricorrere per l’inserimento a pettine con l’Anief che si è dimostrata l’unica organizzazione sindacale in grado di interpretare correttamente la normativa.
Mentre l’Anief vince, comunque, i ricorsi e il contenzioso al Tar, in Consiglio di Stato, in Corte costituzionale, salvaguarda le graduatorie e le posizioni reclamate dai ricorrenti secondo la normativa vigente, qualche altro sindacato fa spendere soldi inutili per fare controricorsi collettivi che non hanno alcuna utilità.