Anief diffida i direttori degli UU.SS.RR. dal non agire in quanto corresponsabili di danno erariale alle casse dello Stato, mettendo a conoscenza le Procure generali della Corte dei conti.
Con una nota riservata, di fronte alla possibile nuova attività commissariale, il D. G. del MIUR Chiappetta avrebbe invitato i dirigenti degli uffici periferici ancora una volta a soprassedere, considerato il nuovo orientamento sulla giurisdizione esclusiva del giudice del lavoro per le graduatorie del personale docente e la possibile riassunzione dei processi pendenti al Tar Lazio. Per il Miur, dunque, l’inserimento a pettine con tutti gli effetti connessi (stipula dei contratti a t. d. e a t. i. e relativa nomina giuridica ed economica), si farà soltanto se anche il nuovo giudice del lavoro riterrà validi i procedimenti cautelari precedentemente espressi e confermerà nel merito il giudizio cautelare dei giudici amministrativi.
Anief, pur valutando scontato l’esito del contenzioso seriale promosso viste la recente pronuncia anche del Giudice delle leggi, tuttavia, alla luce proprio della legge sulla translatio iudicii (art. 59, L. 69/2009 a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2007) ritiene che le ordinanze commissariali non sospese dal Consiglio di Stato debbano essere immediatamente eseguite nelle more della possibile riassunzione dei ricorsi al Giudice del lavoro (riassunzione peraltro ancora non richiesta per i ricorsi relativi ai commissariamenti attivi). La norma, infatti, prevede che “sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio”, mentre la Costituzione (artt. 24 e 111) tutela il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al “bene della vita” oggetto della loro contesa.
Considerata la sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011, inoltre, Anief ritiene che tutti i ricorrenti al Tar del Lazio come al Presidente della Repubblica debbano essere messi subito dall’Amministrazione nella condizione di poter stipulare, senza ulteriore indugio, i mancati contratti qualora siano individuati come aventi diritto e che tutti i docenti possano spostarsi e aggiornare il proprio punteggio all’atto del nuovo aggiornamento delle graduatorie.
Pertanto, se resterà confermato tale nuovo atteggiamento dell’amministrazione, discordante rispetto alla precedente missiva ricevuta, in attesa di una convocazione urgente, Anief provvederà a diffidare:
- i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali dal non applicare gli ordini del commissario ad acta,
- il Direttore generale Chiappetta dal non favorire una soluzione amministrativa per la corretta esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale,
- il commissario ad acta dal non denunciare alle autorità competenti la mancata osservanza di un ordine del giudice, informandone le Corti dei Conti territoriali.
Trascorso il termine di 7 giorni dalla ricezione della diffida, in presenza del rinnovato comportamento omissivo, Anief denuncerà la responsabilità dei dirigenti dell’amministrazione centrale e periferica per disorganizzazione o per cattiva organizzazione degli uffici alle competenti Procure della Repubblica della Corte dei Conti, visto il perdurante danno erariale (ex plurimis, Corte Conti, Sez. II app., 14 gennaio 1997, n. 2), al fine di individuare in loro capo anche le sanzioni previste dall’art. 21 del decreto legislativo 165/01 come modificato dall’art. 41 del decreto legislativo 150/2009.