In risposta a numerose richieste pervenute da parte di soci ricorrenti per il pettine in ordine all’esecuzione delle ordinanze da parte del commissario ad acta ed alle modalità per ottenere il riconoscimento di ruoli e supplenze non assegnati in virtù del mancato inserimento a pettine nel biennio 2009-2011, pubblichiamo la seguente nota di chiarimenti dell’avv. Fabio Ganci (ufficio legale ANIEF).
Domanda: I vecchi ricorrenti possono far valere immediatamente le ordinanze del Tar Lazio sull'inserimento a pettine o, a seguito della sentenza della Cassazione secondo cui la giurisdizione sulle controversie relative all’impugnativa delle graduatorie permanenti del personale docente non spetterebbe al giudice amministrativo ma a quello ordinario, devono attendere l'iter al Giudice del lavoro?
Risposta dell'avv. Fabio Ganci: I ricorrenti ANIEF, e si badi bene, soltanto i ricorrenti ANIEF, sono beneficiari di commissariamenti validi ed efficaci. Tutti gli altri commissariamenti, infatti, sono stati annullati dal Consiglio di Stato. Solamente i nostri ricorrenti hanno ottenuto la revocazione di tali annullamenti. Ciò spiega perché i ricorrenti non assistiti dall’ANIEF non stanno proseguendo la propria azione giudiziaria innanzi al TAR del Lazio.
Il commissariamento, come ha ricordato la recente nota del dott. Cannerozzi, comporta l’immediato inserimento a pettine dei ricorrenti, con tutte le conseguenze in termini di stipula dei contratti sulla base delle posizioni a pettine con decorrenza dal 2009
I ricorrenti ANIEF non beneficiari di commissariamenti validi ed efficaci, comunque, sono tutelati pienamente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2001, in virtù della quale il MIUR dovrebbe in autotutela inserirli a pettine nella provincia prescelta. E ciò, analogamente ai ricorrenti con commissariamento attivo, con decorrenza dal 2009, ossia ai fini delle immissioni in ruolo e ai fini dei risarcimenti danni per mancata stipula dei contratti annuali nel biennio 2009-2011.
Il ricorso al Giudice del lavoro, dunque, sarà del tutto superfluo se il MIUR eseguirà l'ordine del commissario e se - per i ricorrenti privi di commissariamento attivo - sarà rispettata la sentenza della Corte Costituzionale. Vi sarà un'ulteriore azione giudiziaria soltanto se il MIUR deciderà di subire denunce penali per omissioni di atti d'ufficio e condanne a risarcimenti milionari per lite temeraria. Qualsiasi nuova iniziativa, inoltre, potrà essere intrapresa soltanto quando il MIUR formalizzerà con un provvedimento la sua decisione in ordine alle modalità di adempimento della sentenza della Corte Costituzionale.
In sintesi, per valutare il da farsi dal punto di vista legale, bisognerà attendere fino al 19 aprile (termine ultimo assegnato dal commissario per l'adempimento) e fino alla imminente data in cui il MIUR renderà note le modalità di aggiornamento delle graduatorie.