Approda in camera di Consiglio, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lazio, su ricorso ANIEF, con ordinanza n. 230 del 5 febbraio 2010. Il giudice delle leggi è chiamato a esprimersi sull’art. 1, comma 4-ter, della legge n.167/2009, che, autoqualificandosi come norma interpretativa e quindi ad effetto retroattivo, preclude alle ordinanze cautelari e di commissariamento sull’inserimento a pettine ottenute di divenire efficaci.
Giova ricordare che, in caso di accoglimento e dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma da parte del giudice delle leggi, tutti i soci ANIEF ricorrenti al Tar Lazio e al Presidente della Repubblica, anche in caso di eventuale giudizio delle sezioni unite della Corte di cassazione sulla competenza del giudice ordinario in merito al mancato rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato stipulato, potranno sempre rivendicare ad esso tale diritto, oltre al pieno inserimento a pettine utile per il prossimo aggiornamento delle graduatorie, che, su pressione anche di alcuni sindacati e partiti, potrebbe essere vietato nel nuovo decreto ministeriale, con naturale accensione di un nuovo contenzioso seriale per i docenti esclusi.