MEF condannato alla restituzione delle somme sottratte negli ultimi cinque anni a ciascuno dei docenti ricorrenti e al pagamento di 13.350 euro di spese di lite. Illegittimo quanto previsto dal CCNQ firmato dai sindacati e recepito dal D.P.C.M. 1999. La legge 228/12 autorizza la trattenuta solo in regime di TFS perché ha una maggiore liquidazione. E ora trema il Governo. 630 milioni da restituire ai soli insegnanti e perdite a regime di 105 milioni. Parola della Consulta, con le sentenze 223/12 e 244/14, valevoli anche per il personale ATA e tutti i dipendenti pubblici assunti dopo il 2000.
Ancora una volta viene confermato quanto denunciato dall’Anief, che aveva contestato l’accordo firmato dai sindacati rappresentativi il 29 luglio 1999 (art. 6, comma 2), recepito nel Decreto della Presidenza del Consiglio 20 dicembre 1999 (art. 1, comma 3), all’indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 223/12 che ha dichiarato incostituzionale il passaggio da TFS a TFR per gli assunti prima del 2000, a partire dal 2011 (legge 122/2010), laddove era ancora operata la trattenuta del 2,5%.
In risposta, il premier Monti aveva subito approvato un decreto legge, recepito nel maxi-emendamento alla legge di stabilità 2013 (legge 228/12) che ripristinava il precedente regime TFS e rimandava a un successivo decreto - mai approvato - per la liquidazione delle competenze spettanti in tema di fine servizio nel biennio trascorso, lasciando invariata la trattenuta MEF del 2,5% in regime di TFR.
Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir, lo aveva contestato subito nella primavera 2013, fornendo modelli di diffida poi diffusi sul web che richiedevano l’immediata interruzione della trattenuta. L’INPS aveva risposto ricordando come la nuova normativa fosse intervenuta soltanto per il regime del TFS. Lo stesso MEF aveva dovuto correre ai ripari modificando nei cedolini la voce della trattenuta non più prelevata come costitutiva del TFR ma come accantonamento, in ossequio del principio della parità retributiva tra vecchi e neo-assunti.
Ma il sindacato non si è arreso e ha denunciato come l’unica giustificazione per la riduzione della liquidazione - diritto quesito - nel passaggio da TFS a TFR per i neo-assunti dopo il 2000 sia dovuta all’armonizzazione tra settore pubblico e privato (voluto dalla legge 335/95) dove la costituzione del TFR è interamente a carico del datore di lavoro e non è operata alcuna trattenuta, così come spiegato peraltro dalla Consulta in due sentenze che, se legittimano la trattenuta in regime di TFS, la negano in regime di TFR.
Se si pensa che dal 2003-2004 al 2013-2014, solo per il personale docente sono stati più di 260.000 gli assunti al 31 agosto e più di 1.085.000 quelli assunti al 30 giugno, mentre i neo-assunti a tempo indeterminato sono stati più di 228.000, al netto dei supplenti brevi (il cui TFR è pagato dalle scuole), ecco che la restituzione richiesta nei ricorsi - se tutti aderissero a ricorsi - potrebbe superare 630 milioni, cui aggiungere altri 51 milioni per gli assunti nel 2014-2015, con perdite per l’erario a regime di 105 milioni; soldi finora utilizzati proprio per pagare vecchie e nuove liquidazioni, essendo il contributo versato dallo Stato all’INPS per i suoi dipendenti soltanto figurativo. E non sono stati conteggiati gli ATA e il personale neo-assunto o precario del pubblico impiego dal 2000. Con loro la cifra supera il miliardo ed è opinione diffusa che soltanto con i ricorsi potrà essere riscossa.
Ecco perché lo studio legale dell’Anief ha avviato ricorsi su tutto il territorio nazionale per chiedere in regime TFS il pagamento della differenza liquidata in solido o figurativa (2,69%) nel 2011e 2012, e in regime TFR la restituzione del 2,5% trattenuto negli ultimi dieci anni dall’invio della diffida con cui si vuole l’immediata interruzione della trattenuta.
Scarica i modelli di diffida TFS e TFR e aderisci ai ricorsi.
Nei prossimi giorni, attraverso le associazioni convenzionate con i legali dell’Anief, tra cui Radamante per tutto il pubblico impiego, Prodirmed per la dirigenza medica, Dirconf per la dirigenza di regioni ed enti locali, saranno attivati ricorsi anche per tutte le altre categorie del pubblico impiego.
Per approfondimenti:
La sentenza del Tribunale di Roma
Il link ai modelli di diffida e al form di adesione al ricorso Anief
TFR: per la Corte costituzionale rimane illegittima la trattenuta del 2.5%