Il quale non potrà che dare ragione ai dipendenti pubblici della scuola, costretti da 15 mesi a pagare una quota che spetta invece per legge a totale carico del datore di lavoro. Come ha già disposto il Tar della Calabria a proposito della stessa trattenuta sottratta indebitamente ai magistrati.
Le resistenza della pubblica amministrazione alle tante diffide giunte in questi giorni al Miur sull’illegittimità del “prelievo forzoso” del 2,5%, operata sugli stipendi dei dipendenti della scuola dal 1° gennaio 2011, non cambiano la linea dell’Anief. La nostra associazione sindacale rimane convinta, alla luce delle norme vigenti e delle sentenze che i Tar stanno emettendo in merito, che da oltre un anno la quota da accantonare per la costituzione del TFS/TFR viene indebitamente prelevata ai dipendenti. Mentre la trattenuta del 2% sull’80% dello stipendio spetta per legge a totale carico del datore di lavoro. Da 15 mesi, pertanto, viene sottratta al lavoratore pubblico parte della stessa retribuzione, a differenza del lavoratore privato, e quindi diminuita contestualmente la quantità di TFR che lo stesso lavoratore andrà maturando nel tempo. Per questo l’Anief si rivolgerà al giudice del lavoro.
Il nostro sindacato intende ottenere dunque quanto indebitamente prelevato, come hanno già avuto modo di dimostrare i giudici amministrativi del TAR Calabria, con la sentenza n. 53/2012, riguardante le trattenute illegittime operate dal sempre dal 1° gennaio 2011 sui loro stipendi: in tale occasione il Tar ha condannato l’amministrazione intimata alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dalla suddetta data, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
“Sono irrilevanti e pretestuose – dichiara il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico - le deduzioni che richiamano l’interpretazione della circolare 17 dell’8.10.10, punto 5.1 dell’ex-Inpdap e l’art. 1, c. 3 Dpcm del 20.12.99, mai recepito nel contratto”.
L’Anief ricorda che il c. 10, art. 12, L. 122/2010 ha innovato la materia (precedentemente regolata dall’art. 11, L. 152/68 e dall’art. 37, D.P.R. 1032/1973) e ha rimesso il trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti gestiti anche dall’ex-INPDAP alle modalità previste per i lavoratori privati (esonerati dalla trattenuta del 2,5%, per via del c. 5, art. 1 dello stesso DPCM del 1999) e regolate dallo stesso comma dell’art. 2120 del Codice civile, come modificato dall’art. 3, c. 16 della L. 297/1982, intervenendo anche sull’aliquota.
“Dal 1 gennaio 2011, pertanto, la trattenuta per il TFS/TFR – ribadisce il Presidente dell’Anief - è a carico esclusivo del datore di lavoro. Se, infatti, la stessa formazione del trattamento di fine servizio/fine rapporto avvenisse in maniera disomogenea tra lavoratori pubblici e privati, pur regolata dalla stessa norma, sarebbe evidente la violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 36 della Costituzione”.
Il personale docente e Ata che volesse ricorrere può ancora farlo attenendosi a tali modalità: scaricare questo modello di diffida. Compilarlo ed inviarlo per raccomandata a/r alle amministrazioni competenti e contestualmente inoltrare una copia della diffida a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 15 aprile: in questo modo potranno per ricevere le istruzioni operative e ottenere, come per i giudici, la cessazione della trattenuta e la restituzione dei soldi versati.
Coloro che hanno invece già inviato il modello di diffida, devono inviarne una copia a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. al fine di ricevere le istruzioni operative per ricorrere, in questo caso a partire dal 15 aprile 2012.