Per la firma del CCNI del 29 febbraio, 13 luglio e 6 dicembre 2012, e l’approvazione dell’art. 9, c. 21 della legge 106/2011 che vietano per un quinquennio il trasferimento interprovinciale dei neo-immessi in ruolo a partire dal 2011-2012. Le norme di legge e contrattuali sarebbero in contrasto con l’art. 8 della Convenzione e la giurisprudenza europea in tema di diritto familiare. Entro un mese, il deposito dei primi trecento ricorsi.
L’art. 9 della legge 106/11, voluto dalla Lega due estati fa per evitare lo spostamento dei precari dal Sud al Nord del Paese prima dell’assunzione in ruolo, nell’a. s. 2011/2012 - in vista dell’aggiornamento delle ex graduatorie permanenti dopo la sentenza della Consulta che aveva dato ragione all’Anief, in tema di trasferimento da una provincia all’altra -, è un’ingerenza arbitraria del potere pubblico, non giustificata da alcuna esigenza organizzativa legata all’erogazione del servizio.
Il sindacato Anief denuncia la violazione dei legami familiari dell’individuo da parte dello Stato italiano che ha il dovere di facilitare e non di negare le unioni tra genitori e figli e di favorire l’unità coniugale.
La contrattazione integrativa firmata dai sindacati (CGIL, CISL, UIL, SNALS, FGU) che, peraltro, hanno garantito, disapplicando la norma, insieme al Miur l’assegnazione provvisoria soltanto ai genitori di minori di otto anni sarebbe, pertanto, illegittima.
Potrebbero essere più di 30.000 le famiglie interessate, mentre già trecento docenti di ruolo si sono rivolti lo scorso autunno all’Anief per iniziare questa battaglia giudiziaria. Ora il sindacato, dopo i dovuti approfondimenti giuridici, avvia le pratiche per notificare entro un mese al giudice del lavoro i ricorsi e chiedere in via cautelare la disapplicazione integrale delle norme di legge e contrattuali perché in contrasto con la Convenzione dei diritti dell’uomo, visto che un’eventuale decisione a distanza di anni renderebbe vanificato il petitum.
Come ha ricordato a più riprese la Corte di Strasburgo, infatti, lo Stato ha il dovere di adottare tutte le misure necessarie al rispetto della vita familiare e alla relazioni tra gli individui appartenenti a una famiglia (Zawadka c. Polonia, n. 48542/99, § 53, 23 giugno 2005; Ignaccolo-Zenide c. Romania, n. 31679/96, § 108, CEDH 2000-I, Sylvester c. Austria, nn. 36812/97 e 40104/98, § 68, 24 aprile 2003, Zavřel c. Repubblica ceca, n. 14044/05, § 47, 18 gennaio 2007, e Mihailova c. Bulgaria, n. 35978/02, § 80, 12 gennaio 2006, Kosmopoulou c. Grecia, n. 60457/00, § 45, 5 febbraio 2004, Amanalachioai c. Romania, n. 4023/04, § 95, 26 maggio 2009, Ignaccolo-Zenide, precisamente, §§ 105 e 112, et Sylvester, precisamente, § 70). Per essere adeguate queste misure atte a riunire un genitore con il proprio figlio, ad esempio, devono essere prese rapidamente perché il passare del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili nelle relazioni affettive tra un bambino e il suo genitore costretto ad allontanarsi da lui (Ignaccolo-Zenide, precisamente, § 102, Maire c. Portogallo, n, 48206/99, § 74, CEDH 2003-VII, Pini e altri c. Romania, nn. 78028/01 e 78030/01, § 175, CEDH 2004-V, Bianchi c. Svizzera, n. 7548/04, § 85, 22 giugno 2006, e Mincheva c. Bulgaria, n. 21558/03, § 84, 2 settembre 2010). La violazione di questi obblighi a carico dello Stato viola apertamente l’art. 8 della Convenzione (Mihailova, precisamente, § 82), che tutela gli interessi superiori del fanciullo (Voleský c. Repubblica ceca, no 63267/00, § 118, 29 giugno 2004). Non bisogna trascurare, infine, che in questo tema il carattere adeguato di una misura si giudica non tanto sull’accoglimento della domanda quanto sulla rapidità della decisione del giudice (Maire, precisamente, § 74, e Piazzi c. Italia, n. 36168/09 § 58, 2 novembre 2010).
Anief, dunque, chiederà ai giudici del lavoro nei prossimi due mesi di esprimersi sul tema già in sede cautelare e di consentire nell’immediato ai lavoratori di riprendere quei legami affettivi spezzati dallo Stato e da quei sindacati firmatari dell’accordo con il Miur. Contestualmente chiederà, se necessario, il rinvio alla Consulta della legge 106/2011 per l’evidente violazione dell’art. 8 della Cedu. Il sindacato ha intenzione di rivolgersi anche alla Corte di Strasburgo qualora la giustizia interna non prenda misure appropriate per creare le condizioni necessarie per l’esercizio effettivo del diritto di unione familiare (Macready c. Repubblica ceca, nn. 4824/06 et 15512/08, § 66, 22 aprile 2010, e Piazzi, precisamente, § 61) con richiesta di danni morali che nelle ultime cause sono state quantificate in 15.000 euro più le spese di giudizio sostenute dal ricorrente nelle giurisdizioni interne (Lombardo c. Italia, n. 25704/11, 29 gennaio 2013).
Anief lancia l’ultimo appetto ai sindacati rappresentativi perché ritirino la firma apposta lo scorso 6 dicembre al nuovo CCNI che vorrebbe riproporre una palese violazione dei diritto del fanciullo e dell’uomo all’unità familiare. In caso contrario, si dovranno assumere la responsabilità morale di essere risultati complici di una norma che per il secondo anno vorrebbe allontanare i genitori dai propri figli, i lavoratori dai propri genitori disabili, i mariti dalle proprie mogli, senza giustificate ragioni di Stato.
Lo ius soli non può e non deve negare lo ius sanguinis.
Chi ha presentato la domanda di assegnazione provvisoria l’anno scorso può ancora ricorrere chiedendo le istruzioni operative a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o visitando questo link.