La Legge 107/15 è stata approvata da tre anni e mezzo ma tra gli insegnanti c’è ancora molta confusione su come comportarsi in presenza di delibere del proprio collegio docenti che impongono dei corsi di formazione obbligatori a titolo gratuito. Il disorientamento è scaturito dall’approvazione del comma 124 dell’art.1 della Buona Scuola che definisce una condizione di perentorietà e di continuità sul tema della formazione in servizio, facendo rientrare l’aggiornamento professionale annuo all’interno degli adempimenti della funzione docente. È il caso di un insegnante di Taranto, che chiede lumi in proposito, a seguito di una diversa interpretazione della norma all’interno del suo istituto scolastico. Anief ricorda che l'obbligo della formazione, introdotto con la Legge 107, è di per sé “vuoto”, poiché non prevede un limite orario. Detto questo, la formazione obbligatoria va necessariamente somministrata in orario di servizio. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Fuori dal servizio (obbligatorio) il docente va esonerato o retribuito per la quota eccedente. È bene, tuttavia, che gli insegnanti in fase di quantificazione delle ore da svolgere nell’annualità esplicitino in tale delibera le modalità per l'effettuazione delle attività di formazione”.
Sulla formazione in servizio dei docenti permangono dei dubbi su come si realizzi tale adempimento. In particolare, se è obbligatoria la partecipazione a tali corsi di formazione, ma anche se esiste un limite orario annuo di formazione a cui l’insegnante di ruolo non si può sottrarre e se, infine, tale formazione obbligatoria al di fuori delle ore di attività didattiche per i docenti è gratuita o va retribuita.
È il caso di un insegnante di Taranto, che chiede lumi in proposito, a seguito di una diversa interpretazione della norma all’interno del suo istituto scolastico. Anief ricorda che l'obbligo della formazione, introdotto con la Legge 107, è di per sé “vuoto”, poiché non prevede un limite orario. Quindi, partendo da questo presupposto, due ore di formazione annua possono andare bene. Ma anche 100 ore. Il quantum orario può solo stabilirlo il collegio docenti, sulla base di una serie di variabili espresse dallo stesso organo collegiale.
Una volta che ciò avviene, la formazione obbligatoria va necessariamente somministrata in orario di servizio. Poiché è chiaro che non è possibile utilizzare le ore di insegnamento per fare formazione: si creerebbe, in questo caso, un gratuito danno alla didattica e al diritto all'istruzione degli studenti. Pertanto, le ore di servizio utili all’aggiornamento professionale dei docenti sono solo quelle delle attività funzionali all'insegnamento. Stiamo parlando, in particolare, delle ore previste dall'articolo 29 del Ccnl, il quale prevede l’utilizzo di 40 ore complessive annuali, oltre la didattica frontale, di norma utilizzate per collegi docenti e colloqui con le famiglie. Superato tale limite, le ore devono essere necessariamente retribuite come attività straordinaria o, in alternativa, deve decadere l'obbligo della prestazione per la quota oraria eccedente.
Se ci sono dei dirigenti scolastici che, anche in sede di contrattazione sindacale con le Rsu, cercano di giustificare le ore che vanno oltre questo limite, sostenendo che ci sono altre attività funzionali che non prevedono limiti orari, stanno dicendo delle inesattezze. Perché le uniche attività che non hanno limite orario (né come massimo ma nemmeno come termine minimo) sono quelle individuali della funzione docente: si tratta della correzione degli elaborati, della preparazione delle lezioni e delle verifiche, dei colloqui individuali con le famiglie. Tutti gli altri impegni, compresa la formazione, rientrano nel limite orario di 40+40 ore, con l'eccezione dei soli scrutini ed esami che, non a caso però, sono esplicitamente tenuti fuori dal computo delle 40 ore di riferimento.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “non ci sono dubbi: la formazione se obbligatoria va fatta in servizio. Fuori dal servizio (obbligatorio) il docente va esonerato o retribuito per la quota eccedente. È bene, tuttavia, che gli insegnanti in fase di quantificazione delle ore da svolgere nell’annualità esplicitino in tale delibera le modalità per l'effettuazione delle attività di formazione, prevedendo da subito lo svolgimento in servizio, da collocare nelle 40 annue previste dall’articolo 29 del contratto, e anche l'esonero (visto che la retribuzione è sicuramente più complicata da ottenere) per la quota oraria eventualmente eccedente”.
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